Dopo aver ribadito l’indipendenza di Stato e Chiesa, ognuno nel proprio ordine, afferma che “I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
 Per la disciplina di determinate materie di interesse comune, si è optato per una regolamentazione congiunta il cui contenuto è predisposto sulla base di accordi tra lo stato e la santa sede. Talia ccordi sono vincolanti soltanto per le parti contraenti (stato e Chiesa).
 Si è dunque discusso a lungo su quale sia il regime giuridico e la posizione gerarchica delle fonti: 1) dei Patti lateranensi – 2) della legge esecutiva dei Patti L.n.810 del 1929– 3) legge del 1929 che dei suddetti patti era attuativa 4) dell’accordo modificativo dei Patti del 1984 – 4) delle leggi nn. 121 e 206 del 1985 che hanno dato attuazione all’accordo.
 Una tesi sosteneva la costituzionalizzazione dell’intero corpo normativo derivante dai Patti lateranensi; cioè si sosteneva che le singole norme dei patti avessero assunto la forza di legge propria delle norme costituzionali.
 Un’altra tesi sosteneva la costituzionalizzazione non tanto del corpus normativo dei patti, quanto del “principio concordatario” secondo cui i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere regolati concordatamene.
 Un’altra tesi sosteneva la costituzionalizzazione del principio pattizio, vale a dire il principio che garantirebbe le modifiche ai patti lateranensi.
 Leggi di esecuzione dei Patti come fonti atipiche : La modifica delle leggi di esecuzione dei Patti può avvenire in due modi :
– mediante legge costituzionale per modifica unilaterale da parte delle Stato, e quindi non accettate dalla Chiesa cattolica;
– mediante legge ordinaria in caso di modifiche accettate dalle due parti.
In questo secondo caso va qualificata come “legge atipica” perché il suo procedimento è rinforzato (necessita dell’accordo delle parti) – la sua forza passiva è superiore a quella di altre leggi (non può essere abrogata da leggi ordinarie se non in accordo comune) – la sua competenza è specializzata (disciplina solo le modifiche dei Patti)
 Rimane dubbio se tale “copertura costituzionale” valga o no per le leggi di attuazione dei patti e dell’accordo le quali, sarebbero in tutto sottoposte al regime delle leggi ordinarie.
 La corte costituzionale ha affrontato il problema in una serie di sentenzeà n.30 del 1971 la quale ha affermato che l’art.7 cost “non sancisce solo un generico principio pattizio nella disciplina dei rapporti tra stato e chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al concordato in vigore e, in relazione al contenuto di quello, ha prodotto diritto”
Ha, inoltre, affermato la propria competenza a sindacare tale diritto di origine pattizia solo ove questo contrasti con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, in tal modo attribuendo alle norme di origine concordataria una valenza costituzionale.
 Per quanto riguarda il problema relativo al se anche le cosiddette leggi di “attuazione” dei patti siano tutelate dalla copertura ex. Art.7 cost, la corte ha prodotto una giurisprudenza estremamente oscillante