Articolo 131: il costituente originariamente stabilì che le Regioni dovessero essere 19, riservando implicitamente il compito ad ognuna di esse di stabilire il proprio capoluogo, ma nel 1963 intervenne una legge costituzionale (n. 3) che sdoppiò le regioni degli Abruzzi e del Molise.
 Articolo 132
- possibilitĂ di fondere piĂą Regioni in una sola.
- possibilitĂ di creare nuove Regioni, a patto che sussistano tre condizioni:
- devono avere almeno un milione di abitanti.
- devono farne richiesta tanti Consigli comunali, quanti rappresentano almeno un terzo della popolazione.
- la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
- possibilità che Province e Comuni siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra, purché:
- il referendum della popolazione interessata dia esito positivo.
- intervenga una legge della Repubblica.
L’attuale divisione delle Regioni, che avvenne su base storico geografica, non sta dando ottimi risultati, e dunque sarebbe auspicabile una nuova divisione su basi socio-economiche.
 Articolo 133
- possibilitĂ di modificare le circoscrizioni provinciali di istituire nuove Province, a patto che:
- intervenga una legge della Repubblica.
- sia ascoltata l’opinione della Regione interessata.
- prenda atto solamente su iniziativa dei Comuni.
- le Regioni, con proprie leggi, possono modificare le circoscrizioni dei comuni o crearne di nuove.