Il d. lgs 385/1993 “TESTO UNICO delle leggi in materia bancaria e creditizia” ha sistemato la complessa normativa che si è venuta a creare a partire dalla legge bancaria del 1936. L’art 10 1° dice che l’attività bancaria ha carattere d’impresa. La legge del 1936 parlava invece di attività bancaria che assurgeva a funzioni di interesse pubblico: la dottrina amministrativa e una giurisprudenza di Cassa aveva considerato partendo da ciò che un’impresa bancaria era un’impresa esercente un pubblico servizio quindi strumento della p. a. e della sua politica economica. Da ciò allora derivava che l’elemento sostanziale (l’attività bancaria) sarebbe risultato degradato rispetto all’elemento formale (l’iscrizione all’albo prevista da legge come atto di ammissione in base a condizioni di merito). Ad oggi per il TESTO UNICO tutto ciò è superato.

Grazie alle direttive oggi l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è circoscritta a condizioni di legittimità e non di merito: infatti ex art 14 TESTO UNICO la Banca d’Italia può accertare solo requisiti riguardanti struttura organizzativa e patrimoniale, suo programma di attività, sua composizione soggettiva nel senso di individuare chi ha partecipazioni qualificate e chi è deputato agli organi. L’unica discrezionalità è quella che verifichi se questi requisiti sono in grado di far considerare “garantita la sana e prudente gestione”. Oltre a ciò poi si è tentato mediante il “libro bianco” del 1985 di armonizzare in termini minimi le varie normative nazionali in ambito europeo perchè ciò portasse a consentire il loro “riconoscimento reciproco” quindi creare come un minimo comun denominatore tra le garanzie che per l’attività creditizia richiedono gli ordinamenti dei singoli stati membri permanendo le varie diversità. Ogni stato membro d’origine dovrà quindi vigilare. Ad oggi per portare una succursale di una banca di un paese UE in Italia basta una mera comunicazione dell’autorità compente dello Stato d’appartenenza, per quelle extracomunitarie invece c’è l’accertamento delle condizioni previste per banche italiane. L’attività bancaria è riservata a spa e società cooperative per azioni con sede legale e direzione generale nel territorio dello Stato (29-32 33-37 TESTO UNICO). Il TESTO UNICO poi parla di “banche pubbliche residue” ma per esse è ormai stata prevista una “trasformazione” in spa, ponendosi le premesse per una privatizzazione del sistema bancario. In base a ciò ormai la tripartizione ex l. del 1936 tra banche pubbliche, d’interesse nazionale e banche ordinarie è venuta meno. Tutto questo ha anche despecializzato” l’impresa bancaria stessa: se infatti ancora la l. 218/1990, seguendo un modello della l. del 1936, divideva tra banche che raccolgono risparmio a breve termine e a lungo termine, a seguito dell’art 14 TESTO UNICO l’autorizzazione bancaria è unica e con essa si possono svolgere tutte le attività finanziarie, raccogliere il risparmio senza limiti d’importo/durata, la banca può compiere operazioni di credito

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