Le azioni, sia in sede di costituzione della società che in sede di aumento di capitale, possono e talvolta devono essere emesse per una somma superiore al loro valore nominale e tale somma in più prende il nome di sovrapprezzo.  In sede di aumento di capitale la funzione del sovrapprezzo è quella di adeguare il prezzo di emissione delle azioni al loro valore reale. Nelle società per azioni il sovrapprezzo è imposto quando vi sia esclusione o limitazione del diritto di opzione e il prezzo di emissione deve essere proporzionato al valore del patrimonio netto.

Nel caso di costituzione della società invece il sovrapprezzo può avere solo la funzione di un ulteriore apporto in aggiunta di quello fatto con il conferimento. In entrambe le ipotesi comunque vi è un incremento del patrimonio che non è rilevante circa il capitale o il suo aumento.  Il sovrapprezzo per legge deve confluire in un apposito fondo e non può essere distribuito finchè la riserva legale non ha raggiunto il quinto del capitale sociale e pertanto non può essere compreso tra gli utili distribuibili o le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Per quanto riguarda i versamenti fatti dai soci a copertura delle perdite o in conto capitale pur trattandosi di due operazioni distinte hanno in comune il fatto che non possono essere considerati come finanziamenti fatti dal socio alla società.  Nelle società di persone tali versamenti trovano la loro giustificazione nella responsabilità illimitata del socio mentre nelle società di capitali tali versamenti devono essere intesi nel senso che il socio non può essere obbligato ad ulteriori versamenti (oltre al conferimento) ma non nel senso che siano impediti al socio altri versamenti con una destinazione specifica.

Si tratta di versamenti volontari che non possono essere assoggettati al regime proprio del capitale o delle riserve ma che sono vincolati alla destinazione per la quale sono compiuti.  Tale destinazione si esaurisce nell’operazione stessa per i versamenti compiuti a copertura delle perdite mentre per i versamenti in conto capitale rimane finchè il capitale non viene aumentato e comunque finchè sussiste la possibilità di aumentarlo.  Come con una deliberazione la società ha deciso il futuro aumento di capitale con un’altra deliberazione può decidere di non attuarlo liberando così le somme versate dal vincolo di destinazione.

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