Il titolare del diritto sull’invenzione è l’inventore (diritto personale e intrasmissibile) a cui compete il diritto di esser riconosciuto l’autore e ad esso compete la facoltà di chiedere la concessione del brevetto. Sono invece trasferibili i diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione. Esistono però particolari principi nel caso in cui l’invenzione sia fatta dal lavoratore nel campo d’attività d’impresa o della p.a. da cui dipende. (invenzioni di stabilimento).

In questo caso il lavoratore sarà l’autore ma i diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione e la facoltà di chiedere la concessione del brevetto spettano al datore quando l’invenzione sia fatta nell’esecuzione o adempimento d’un rapporto di lavoro, quindi il datore ottiene il brevetto. Nel caso in cui l’invenzione pur non essendo avvenuta nello svolgimento del lavoro si attui nel campo di attività dell’impresa privata a cui è addetto l’inventore i diritti patrimoniali spettano a costui ma è riconosciuto al datore un diritto di prelazione per l’uso dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto entro 3 mesi dal conseguimento del brevetto.

All’inventore che abbia ottenuto il brevetto spetta sia il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione (diritto personale e intrasmissibile) sia i diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione stessa. Particolari principi vigono quando l’invenzione è fatta dal prestatore di lavoro nel campo di attività dell’impresa o della pubblica amministrazione (invenzioni di stabilimento).

Se l’invenzione è fatta nell’esecuzione di un rapporto di lavoro al prestatore di lavoro spetta il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione e il diritto di ricevere un equo premio  (quest’ultimo solo se non è stabilita nel rapporto di lavoro una retribuzione particolare per l’attività inventiva) mentre la facoltà di chiedere il brevetto e i diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione spettano al datore di lavoro .

Se l’invenzione non si attua nello svolgimento del rapporto di lavoro ma si attua comunque nel campo di attività dell’impresa privata i diritti patrimoniali spettano all’inventore ma al datore di lavoro spetta un diritto di prelazione per l’uso dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto. . Se l’invenzione è fatta nel corso di un rapporto di lavoro con una università o una p.a.  che ha tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca l’inventore è titolare di tutti i diritti.

Contenuti e trasferimento del diritto di brevetto – La tutela giuridica dell’invenzione consiste nell’attribuzione al titolare della esclusività nell’attuazione dell’invenzione e del diritto di disporne e quindi di trarne profitto nel territorio dello stato nonché la facoltà di commercio del prodotto ma tale facoltà di estingue una volta che  il prodotto sia messo in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello stato o in quello di altro stato membro della Ce.  Il diritto di brevetto non impedisce l’attuazione dell’invenzione  per fini privati non commerciali o in via sperimentale.

Per quanto riguarda i modelli di utilità e i modelli e i disegni, per i primi l’esclusività del brevetto riguarda sia l’attuazione del modello che il commercio dei prodotti in cui modello viene applicato mentre per i secondi la sola utilizzazione. Nel caso in cui l’invenzione sia un perfezionamento di una precedente invenzione coperta da precedente brevetto essa non pregiudica il diritto del titolare del precedente brevetto e anzi l’invenzione pur avendo ottenuto il brevetto non può essere attuata senza il consenso del titolare del precedente brevetto.  La legge tuttavia prevede che il titolare del secondo brevetto possa ottenere dal titolare del brevetto precedente la licenza obbligatoria quando la seconda invenzione costituisce rispetto alla precedente un importante progresso tecnico di rilevanza economica.

I diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione sono liberamente trasferibili, possono essere ceduti o costituire oggetto di esecuzione forzata, possono essere espropriati per pubblica utilità e su di essi possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia e possono essere concessi in uso.  Gli atti di trasferimento tra vivi e di costituzione di diritti reali sono soggetti a pubblicità dichiarativa  presso l’Ufficio dei brevetti in mancanza della quale essi sono privi di efficacia nei confronti di terzi che abbiano acquistato diritti sul brevetto stesso. La trascrizione dei trasferimenti mortis causa invece è diretta ad assicurare la continuità dei trasferimenti.

Lascia un commento