Come sappiamo, dell’esistenza della società si giudica in base alla volontà dichiarata delle parti, senza riguardo alla sua attuazione in concreto, e questo perché l’attuazione può sempre aver luogo, per cui essa rappresenta un momento di fatto giuridicamente irrilevante. Da questa constatazione, quindi, si ricava che possono aversi anche società aventi per oggetto il godimento di beni (società mascherate), fenomeno questo che si riscontra nelle società per azioni ed a responsabilità limitata, che vengono talvolta utilizzate per conseguire vantaggi di ordine fiscale.

Può aversi anche il fenomeno opposto: due o più persone, senza una specifica dichiarazione di volontà in tal senso, si comportano nei fatti da soci, ossia instaurano un rapporto societario, voluto come tale, anche se non sancito in un atto (società di fatto).

Diverso da queste sono le società apparente che, in un certo qual modo, costituiscono il fenomeno diametralmente opposto a quello della società occulta. Si tratta di una creazione giurisprudenziale, alla base della quale è posta la teoria dell’appartenenza che giustificherebbe una responsabilità patrimoniale di coloro che a tale apparenza abbiano dato luogo, senza però motivare l’ulteriore conseguenza che la società apparente sia dichiarata fallita come se davvero esistesse.

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