Per le altre società si è mantenuta la personalità giuridica (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per le società cooperative e le mutue assicuratrici). Dato che in questi casi di norma si ha un’organizzazione complessa con parecchi soci, sovente ignari dell’andamento della società, sarebbe stata una finzione considerarli contraenti diretti degli affari sociali.
La legge, riconoscendo un’ampia indipendenza al gruppo, sostituisce alla pluralità un soggetto unico, che diventa il punto di riferimento delle relazioni giuridiche. Col riconoscimento della personalità al gruppo, ai diritti di comproprietà dei soci sui beni sociali si sostituisce un diritto di proprietà esclusiva della società, e non si ha più un rapporto diretto fra i soci, bensì fra il singolo socio e la società. Questa semplificazione importa scioltezza di movimenti e assicura vitalità alla società.