La società per azioni si distingue dalle altre società dotate di personalità giuridica:

  1. perché delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio.
  2. perché il capitale è diviso in azioni.

 L’assenza di responsabilità (limitata o illimitata) dei soci verso i terzi sussiste anche quando la pluralità dei soci viene a mancare ed un unico azionista figura intestatario dell’intero capitale. In caso di insolvenza della società, tuttavia, perché la responsabilità (illimitata) personale dell’unico socio non scatti, è necessario che egli abbia rispettato le regole impostegli da (art. 2325 co. 2):

  • art. 2342, secondo il quale, quando vi è un unico azionista, questo non deve essere debitore del conferimento nemmeno in parte, quindi:
    • nel caso di costruzione con atto unilaterale, il conferimento deve essere versato subito per interno (co. 2).
    • nel caso che la concentrazione di tutte le azioni in una sola persona si verifichi in un secondo momento, l’unico socio deve effettuare i versamenti ancora dovuti entro novanta giorni (co. 4).
    • art. 2362, secondo il quale, quando vi è un unico azionista, gli amministratori (o lo stesso socio) devono provvedere ad iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione contenente gli estremi identificativi dello stesso. Il termine per provvedere a tali dichiarazioni è di trenta giorni dalla data dell’iscrizione della variazione avvenuta.

Secondo l’art. 2325, la violazione anche di una sola delle prescrizioni ora indicate comporta la responsabilità illimitata dell’unico azionista, tuttavia, è lecito dubitare che l’omessa pubblicità del fatto che sia sopravvenuta la pluralità dei soci comporti il mantenimento della responsabilità in capo a colui che era unico azionista.

 Tale responsabilità è fortemente circoscritta dato che:

  • può ipotizzarsi soltanto nel caso che la società versi in stato di insolvenza, quindi, ha carattere sussidiario, dal momento che non sorge fintanto che la società può pagare.
  • si riferisce alle sole obbligazioni contratte durante il tempo in cui l’azionista ha posseduto l’intero capitale.
  • la situazione di irregolarità che può dar luogo a tale responsabilità può essere sanata in qualsiasi momento:
    • la responsabilità illimitata dell’azionista per le obbligazioni contratte dalla società permane fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362.
    • si dubita che il mancato integrale versamento del conferimento possa affliggere l’unico azionista anche dopo che egli abbia provveduto a sanare l’irregolarità.

L’art. 2362, inoltre, dispone che i contratti intercorsi tra la società e l’unico socio, per essere opponibili ai creditori della società, debbono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, oppure da un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (co. 5). Se queste formalità vengono omesse, l’atto è inopponibile ai creditori della società.

 L’art. 2346 dispone che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni , quindi, parrebbe che la società per azioni fosse caratterizzata dalla presenza di documenti rappresentativi delle partecipazioni sociali. Lo stesso articolo, tuttavia, prosegue ammettendo la possibilità che lo statuto possa escludere l’emissione dei relativi titoli.

La verità è che la parola azioni (polisensa) intende riferirsi non ai titoli azionari, ma ad una particolare conformazione delle partecipazioni sociali, caratterizzate dal fatto di essere tutte di eguale importo e di rappresentare tutte la medesima frazione di capitale. La suddivisione del capitale sociale in azioni di eguale taglio, quindi, ne agevola la trasmissione, dal momento che l’azione, essendo per sua essenza circolante, ha una particolare attitudine alla circolazione.

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