Come già detto si distinguono i soci amministratori, dai soci non amministratori. I soci investiti dell’amministrazione possono essere nominati direttamente nell’atto costitutivo o con atto separato. Non si specifica se la nomina per atto separato debba essere decisa all’unanimità o se sia sufficiente l’accordo della maggioranza dei soci calcolata in base alla partecipazione degli utili. La distinzione tra amministratori nominati con nell’atto costitutivo e amministratori nominati con atto separato, assume rilievo ai fini della revoca della facoltà di amministrare.
La revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale comporta una modifica di quest’ultimo; deve essere decisa dagli altri soci all’unanimità . La revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
L’amministratore nominato per atto separato, invece è revocabile secondo le norme del mandato. Quindi è revocabile anche quando non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Si pensa che per la revoca sia sufficiente la decisione a maggioranza. In ogni caso la revoca per giusta causa può essere disposta dal tribunale su ricorso anche di un solo socio. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Così, l’amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Dai poteri degli amministratori restano esclusi solo gli atti che comportano modificazione del contratto sociale; ad esempio, gli amministratori non possono cambiare radicalmente il tipo di attività previsto nell’atto costitutivo.
Numerosi sono i doveri che incombono sugli amministratori: nella società in nome collettivo devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio; devono inoltre provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi all’iscrizione nel registro delle imprese. Specifiche sanzioni penali sono per gli stessi previste, anche in caso di fallimento della società . Oltre ad avere il dovere di amministrare la società , gli amministratori sono poi solidamente responsabili verso la società , con conseguente obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati. La responsabilità non si estende a quegli amministratori esenti da colpa. I soci amministratori avranno di regola diritto al compenso per il loro ufficio, compenso che può essere costituito anche da una più elevata partecipazione agli utili.