Il Codice abrogato distingueva una categoria particolare dei soggetti di diritto, quella dei commercianti, ovvero di coloro che esercitavano atti di commercio per professione abituale. Tale denominazione tuttavia non riguardava soltanto i commercianti, ma anche gli industriali, ai quali si era estesa per il fatto che anche l’attività industriale, considerata materia di commercio, era regolata da leggi commerciali. A questo problema di carattere terminologico se ne aggiungeva un altro: il sistema corporativo era incardinato sulla contrapposizione fra datori di lavoro e lavoratori, mentre il fenomeno dell’interventismo statale si riferiva agli imprenditori. Da qui si originava una assimilazione fra i concetti, in realtà non collimanti, di datore di lavoro e imprenditore.
Si creano dunque due principali distinzioni:
- commerciante e non commerciante.
- imprenditore e non imprenditore.
Tali distinzioni sono state, almeno in parte, sovrapposte dall’autorità amministrativa, con l’intento di stabilire in modo unitario i soggetti destinatari della disciplina del diritto commerciale.
 Il nuovo Codice civile ha creato un sistema, basato sulla figura dell’imprenditore, distinguendo tra:
- imprenditore, che tra le varie sottocategorie presenta:
- imprenditore commerciale.
- non imprenditore.