Scioglimento del singolo rapporto e scioglimento della società
Il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso o esclusione.
Il venir meno di uno o più soci non determina in alcun caso lo scioglimento della società, ma solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci rimasti ed il socio uscente o i suoi eredi, attraverso la liquidazione della quota sociale. Poi, sta ai soci superstiti decidere se porre fine alla società o continuarla.
Questa disciplina si ispira al principio di conservazione della società. Tale principio opera anche quando rimane un solo socio. Infatti, la società si scioglie solo se la pluralità dei soci non si ricostituisce entro 6 mesi, art. 2272, n.4.
La morte del socio
La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi entro 6 mesi, artt. 2284 e 2289.
Quindi, i soci superstiti non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.
L’art. 2284 concede ai soci superstiti altre due possibilità:
essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società. In tal caso gli eredi del socio defunto non hanno più diritto alla liquidazione della quota entro i 6 mesi, ma devono attendere la liquidazione della società per partecipare alla divisione dell’attivo che residua dopo l’estinzione dei debiti sociali;
essi possono decidere di continuare la società con gli eredi del defunto, ma in tal caso è necessario il consenso unanime di tutti i soci superstiti e degli eredi.
Tale decisioni devono essere prese entro 6 mesi dai soci superstiti e gli eredi non hanno alcuno strumento giuridico per rimuovere lo stato di incertezza e costringere i soci ad una decisione anticipata.
L’art. 2284 fa salve le diverse disposizioni del contratto sociale, lasciando ai soci ampia libertà. Le clausole più diffuse nella pratica sono:
la clausola si consolidazione, con la quale si stabilisce che la quota del socio defunto resterà acquisita agli altri soci, mentre agli eredi sarà liquidato solo il suo valore;
la clausola di continuazione con gli eredi, con la quale i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota mortis causa; tale clausola si distingue in tre gruppi:
la clausola vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi sono liberi di scegliere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota, detta clausola di continuazione facoltativa;
la clausola prevede anche l’obbligo degli eredi di entrare in società, con la conseguenza che essi saranno tenuti a risarcire i danni ai soci superstiti ove non prestino il loro consenso; è detta clausola di continuazione obbligatoria;
la clausola prevede l’automatico subingresso degli eredi in società; è detta clausola di successione.
Queste due ultime clausole limitano la libertà di decisione degli eredi. Una parte della dottrina le ritiene valide, un’altra le ritiene invalide.