Il diritto disciplina i rapporti intersoggettivi che sono necessari per l’esercizio dell’impresa e che si attuano in essa (esempio: rapporti di lavoro) e oltre a ciò considera l’impresa come tale e quindi la disciplina/tutela sotto vari profili. Il diritto però non considera uno degli aspetti più rilevanti ossia il profilo produttivo nei casi in cui rimanga circoscritto a una sola persona. Giuridicamente parlando l’impresa è rilevante solo quando tocca la sfera giuridica di altri soggetti: in base a ciò la rilevanza viene considerata secondo vari profili:

1)     In quanto essa è espressione dell’attività dell’imprenditore (questa attività viene assoggettata a precise norme: disposizioni sulle imprese commerciali e su altre imprese soggette a registrazione (2188-2221), disposizioni su società , disposizioni su fallimento, norme per tutela concorrenza/mercato, art 2084)

2)     In quanto in essa si concreta l’idea creativa dell’imprenditore (disposizioni sulla repressione della concorrenza sleale, sulla tutela dei segni distintivi e disposizioni sui brevetti industriali)

3)     In quanto attraverso l’organizzazione si determina una combinazione di cose in funzione dell’unitarietà della destinazione economica (norme sull’azienda e sul trasferimento della sua titolarità/gestione)

4)     In quanto nell’ambito della organizzazione economica si realizza una formazione sociale in cui collaborano imprenditori e lavoratori (disposizioni che prevedono applicazione del principio gerarchico nell’ambito dell’impresa, che impongono l’obbligo di fedeltà, che prevedono sanzioni disciplinari per il lavoratore, disciplina ex l. 300/1970, art 46 cos)

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