Il diritto commerciale è il complesso delle norme giuridiche che regolano i rapporti commerciali ossia i rapporti giuridici patrimoniali che attengono alla predisposizione di beni o servizi per il mercato generale. Questi rapporti saranno sia quelli che attengono al commercio in senso economico sia quei rapporti che realizzano una funzione intermediaria per il soddisfacimento del mercato generale. Il 2195 C.C. ricomprende come attività commerciali l’attività intermediaria nella circolazione dei beni, l’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, l’attività di trasporto, bancaria assicurativa: ma in tutte queste attività mette in luce l’aspetto unitario che sussiste in questi diversi fenomeni economici e che appare rilevante dal punto di vista giuridico. Infatti in tutti questi fenomeni economici sussisterà una funzione intermediaria che si attua mediante il coordinamento di operazioni contrapposte, in funzione delle esigenze del mercato e in considerazione del risultato economico che dalla intermediazione deriva. Ciò può avvenire mediante coordinamento di semplici operazioni di mercato oppure attraverso operazioni complesse in cui si inserisce un processo produttivo: esso però rimarrà estraneo al diritto almeno fin quando si esaurisce nell’ambito di un solo soggetto.

Le funzione intermediaria richiede attività continuativa e presuppone un’organizzazione stabile in cui si attui. Le singole operazioni di intermediazione sono collegate normalmente (anche se può capitare che siano isolate). Nell’ambito della categoria dei rapporti commerciali potremo distinguere tra rapporti commerciali di organizzazione (che attengono all’organizzazione e all’esercizio professionale dell’attività intermediaria) e rapporti commerciali di attuazione (che sorgono da singoli atti in cui l’attività intermediaria si concreta). C’è chiaramente interdipendenza perché l’organizzazione è creata in funzione dell’attività concreta e anche i singoli atti si pongono in funzione dell’organizzazione. Il diritto può assoggettare a uno speciale regime giuridico i rapporti commerciali, in funzione della particolarità dell’organizzazione e della professione esercitata (sistema soggettivo delle origini), in funzione dell’atto di commercio (Code napoleonico e codice commercio italiano del 1882) o un sistema misto (tedesco). Nel nostro sistema si è tornati all’origine.

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