La tutela giuridica dell’idea creativa è temporanea: sussiste per il periodo di 20 anni, senza possibilità di proroghe o rinnovazioni per le invenzioni vere e proprie e per il periodo di 10 anni per i modelli di utilità e di 5 anni prorogabili di 5 in 5 fino a un massimo di 25 anni per modelli e disegni, per 10 anni per le topografie dei prodotti a semiconduttori (tutti tempi dati dal Codice Proprietà Industriale). La tutela giuridica si ottiene solo con la registrazione dell’invenzione che per le invenzioni e i modelli d’utilità si chiama brevettazione. La registrazione ha effetto costitutivo e senza di essa non si acquistano i titoli di proprietà industriale. La domanda di brevetto deve esser fatta all’Ufficio Italiano brevetti e marchi: esso accerta regolarità formale della domanda, ricorrenza condizioni di registrazione o brevettazione (che non sia invenzione contraria legge, ordinamento pubblico, buon costume). Contro le decisioni dell’Ufficio è possibile ricorrere alla Commissione dei ricorsi. La concessione del brevetto non pregiudica le azioni giudiziarie circa la sua validità in quanto essa vale solo a porre il concessionario in una situazione possessoria per effetto di cui l’onere della prova della mancanza dei requisiti fa carico a chi intende impugnarne la validità. Ex 76 Codice Proprietà Industriale il brevetto è nullo per vizio di sostanza (se manca alla invenzione carattere di novità e industrialità); per vizio di forma, in caso in cui l’oggetto del brevetto va oltre la domanda iniziale, nel caso in cui il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo. La dichiarazione di nullità ha effetto retroattivo ma non pregiudica gli atti di esecuzione già compiuti su base di sentenza passata in giudicato. L’azione di nullità è imprescrittibile e può esser esercitata: da interessati e da pm. Ex 76 Codice Produzione Industriale il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto di cui contenga i requisiti di validità e la sentenza che compie questo accertamento dispone la conversione del brevetto nullo.