L’intento perseguito con questa novità legislativa, essenzialmente esemplificatorio, si è tradotto in due modelli diversi tra loro (art. 2447 bis co. 1):
- uno diretto a costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.
- uno diretto a destinare i proventi dell’affare al rimborso del finanziamento ottenuto per l’affare stesso.
Tali due modelli sono accomunati:
- dalla specificità dell’affare per cui sono posti in essere, dove il termine affare , non volendo certamente indicare un singolo negozio, implica una componente gestoria a più o meno lunga scadenza e dove la prescritta specificità tende comunque a delimitare i confini entro i quali l’iniziativa deve essere contenuta.
- dalla destinazione di una data entità patrimoniale alla realizzazione dello specifico affare (patrimonio di scopo).
- dalla deroga che ne consegue all’art. 2740, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, perché nell’ambito del patrimonio sociale si creano due masse separate, sulle quali i creditori della società e i creditori nascenti dalla gestione dello specifico affare possono o non possono distintamente rivalersi.