Obblighi fondamentali dell’imprenditore sono quello dell’iscrizione nel registro delle imprese e quello della tenuta della contabilità e della documentazione delle operazioni dell’impresa. Al disopra di questi obblighi vi è comunque un obbligo che la legge non pone espressamente ma si desume dalle altre disposizioni di legge e precisamente l’obbligo all’osservanza delle regole di correttezza professionale nell’esercizio dell’impresa, obbligo che incide in via di principio su ogni imprenditore. Gli obblighi professionali incidono sull’imprenditore in quanto tale e quindi egli risponde della loro violazione (che comporta anche sanzioni di carattere penale) anche se essa è attribuibile anche per dolo all’attività dei suoi dipendenti. Tuttavia nel caso in cui l’impresa sia esercitata a mezzo di un rappresentante generale la violazione degli obblighi professionali ricade su di esso o anche su di esso. Per le società gli obblighi incombono sugli amministratori che rispondono della loro violazione anche se l’esecuzione è stata affidata ad uno solo di essi.
Obbligo della iscrizione nel registro delle imprese
a) il registro delle imprese. Il registro delle imprese è un registro pubblico, tenuto dall’ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Tale registro opera sul piano della pubblicità con lo scopo principale di portare a conoscenza dei terzi elementi rilevanti nelle contrattazioni e sul piano della responsabilità.. L’iscrizione viene effettuata su domanda scritta dell’interessato o su iniziativa di ufficio nel caso di mancata richiesta di una iscrizione obbligatoria da parte dell’interessato.
L’ufficio prima di procedere alla iscrizione effettua i necessari controlli sia circa il riscontro del fatto dichiarato a quello previsto dalla legge sia circa la stessa esistenza del fatto di cui si richiede l’iscrizione. L’ufficio deve effettuare anche un controllo di regolarità formale e di completezza della documentazione. Contro il rifiuto di iscrizione è ammesso ricorso al giudice del registro che provvede con decreto impugnabile davanti al tribunale,. Sono anche impugnabili i decreti con cui il giudice del registro ordina d’ufficio l’iscrizione di un fatto o la cancellazione di un fatto iscritto.
l’efficacia dell’iscrizione
– Il sistema del registro delle imprese secondo l’ordinamento vigente prevede tre forme di efficacia della pubblicità:
a) pubblicità notizia che si ottiene con l’iscrizione in sezioni speciali dei piccoli imprenditori e delle società semplici ad eccezione di quelle che esercitano attività agricola;
b) pubblicità dichiarativa prevista in un primo tempo per i soli imprenditori commerciali (art. 2195 cc) e ora estesa agli imprenditori agricoli (che vengono iscritti in una sezione speciale)
c) pubblicità costitutiva.
Iniziando dalla pubblicità dichiarativa essa ha lo scopo di fornire all’imprenditore commerciale (e all’imprenditore agricolo) uno strumento utile per agevolare i rapporti con i terzi. Grazie a tale strumento infatti l’imprenditore è in grado di ottenere la opponibilità dei fatti rilevanti nei rapporti con i terzi a prescindere dall’effettiva conoscenza dei fatti stessi da parte dei terzi. Ne risulta un sistema per cui una volta avvenuta l’iscrizione è possibile opporla ai terzi anche se essi non hanno avuto la materiale possibilità di conoscere l’iscrizione stessa mentre per i fatti non iscritti essi possono essere opposti solo se i terzi ne erano effettivamente a conoscenza non essendo sufficiente che potessero conoscerli usando la normale diligenza (art. 2193 cc).
La pubblicità notizia risponde invece ad una semplice esigenza di trasparenza delle attività economiche. Essa pertanto non è in grado di produrre l’opponibilità ai terzi. Ne deriva anche l’esigenza di distinguere tra l’iscrizione nella sezione ordinaria e quella nelle sezioni speciali del registro delle imprese. La loro diversa funzione fa sì che l’iscrizione in una sezione speciale non può essere sufficiente ai fini dell’art. 2193 se in realtà l’iscrizione doveva avvenire in una sezione ordinaria e che nello stesso tempo l’iscrizione in una sezione ordinaria non è sufficiente ad ottenere i risultati propri della pubblicità dichiarativa se invece l’iscrizione doveva essere effettuata in una sezione speciale.
Tutto ciò vale ovviamente solo per la iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori e non per l’iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli in quanto a quest’ultima come si è detto è oggi riconosciuta efficacia dichiarativa. La pubblicità costitutiva infine non riguarda un problema di opponibilità di fatti a terzi ma rappresenta il mezzo necessario per la produzione di determinati effetti ( Ad esempio se manca l’iscrizione dell’atto costitutivo una società per azioni o una società a responsabilità limitata non sorge nemmeno).
Possiamo avere una efficacia totalmente costitutiva e una efficacia parzialmente costitutiva. Nel primo caso in mancanza della pubblicità il negozio giuridico non è in grado di produrre effetti nemmeno tra le parti mentre nel secondo caso il negozio giuridico non produce effetti solo nei confronti dei terzi. Esempi del primo tipo li abbiamo per la pubblicità prescritta per l’atto costitutivo delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata o delle società operative in quanto finchè non avviene l’iscrizione non si acquista personalità giuridica e neanche sussiste il rapporto di società. Esempio del secondo tipo si hanno per la riduzione di capitale e per la proroga di società di persone commerciali.
Obbligo della tenuta della contabilità
a) funzioni e contenuto – La funzione della contabilità è duplice: fornire all’imprenditore uno strumento di controllo sull’andamento dell’impresa e sull’operato dei dipendenti e permettere la ricostruzione dei rapporti tra l’imprenditore e i terzi.. Secondo il cc l’imprenditore deve tenere (anche tramite strumenti informatici) una contabilità adeguata alle dimensioni dell’impresa e in ogni caso deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e deve conservare gli originali delle lettere, telegrammi e fatture ricevute nonché le copie delle lettere, telegrammi e fatture spedite. Per alcune categorie di imprese (es. assicurazioni e banche) le leggi speciali prevedono la tenuta di altri libri oltre a quelli sopra indicati. I documenti devono essere conservati dall’impresa per dieci anni dall’ultima scritturazione e tale obbligo incombe sull’imprenditore anche in caso di cessazione dell’attività e si trasmette ai suoi eredi in caso di morte.
I libri contabili devono essere tenuti osservando alcune formalità, sia estrinseche e cioè relative alla esteriorità dei registri e formalità intrinseche ossia relative al modo in cui le scritture devono essere effettuate nei libri stessi. Per quanto riguarda le prime è prescritto che i registri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina ed avere nell’ultima pagina la dichiarazione del numero di fogli di cui il registro si compone. Per quanto riguarda le seconde le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità (assenza di abrasioni, spazi in bianco e deve essere realizzata una concordanza delle risultanze delle varie scritturazioni). Per quanto riguarda il libro giornale la legge dispone che le operazioni devono essere annotate giorno per giorno mentre direttive speciali sono fissate per i libro degli inventari. L’inventario è comprensivo del bilancio in quanto si compone del conto patrimoniale (o inventario propriamente detto) che permette una visione statica del patrimonio dell’imprenditore e del conto economico che permette di mettere in luce il risultato della impresa. L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Funzione del bilancio è quella di dimostrare con evidenza gli utili conseguiti o le perdite subite.
b) efficacia delle annotazioni contabili – Le scritture contabili hanno efficacia probatoria non soltanto contro l’imprenditore ma in alcune ipotesi anche a suo favore Contro l’imprenditore le scritture contabili possono fare prova anche se la contabilità non è stata tenuta secondo le prescrizioni di legge mentre a favore dell’imprenditore possono fare prova solo se contenute in documenti informatici osservando le formalità richieste dalla legge e solo in caso di controversie tra imprenditori tenuti all’obbligo della contabilità, per cause inerenti all’esercizio dell’impresa.
Tale deroga al principio generale è ammessa quindi solo tra imprenditori in quanto entrambi hanno la possibilità di utilizzare le scritture contabili a proprio favore e alle scritture di uno fanno riscontro le scritture dell’altro e pertanto tra di essi esiste una parità di posizione il che consente l’eccezione ai principi normali in tema di prova. Dobbiamo precisare però che le scritture contabili non fanno prova ma possono fare prova il che significa che la loro efficacia probatoria è rimessa alla discrezionalità del giudice.