Il codice attuale è orientato nel senso di attribuire a tutte le società una solida struttura, perché questo costituisce un mezzo indiretto per favorire la produzione, dato che la collaborazione di più individui rende più probabile il successo dell’impresa. Tale questione, tuttavia, si pone unicamente per le società aventi finalità produttiva, ragione per cui il nuovo codice ha ristretto il concetto delle società alle società di esercizio, lasciando fuori quelle di godimento e quelle di partecipazione.

In ogni caso, se si tratta di favorire la produzione, il problema riguarda anche le società agricole, quindi non c’è ragione di lasciarle neglette dedicando le proprie attenzioni unicamente alle società commerciali. La soluzione trovata, dunque, ha avuto carattere indipendente dalla natura dell’attività produttiva svolta e, per questo motivo, unitario.

L’art. 2247, in origine, aveva l’ambizione di definire la società, motivo per cui il titolo della sua rubrica era nozione . Tale articolo disponeva, e dispone ancora, che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili .

Da tale definizione si poteva dedurre che la società:

  • rappresenta un contratto.
  • richiede i seguenti elementi:
    • conferimento dei soci.
    • esercizio di un’attività economica in comune.
    • scopo di procurare ai soci un guadagno.

Tale definizione, tuttavia, ha trovato un riscontro preciso nelle società di persone, ma la dottrina non ha tardato a rilevare come, con riferimento alle società di capitali, essa non sia sempre calzante.

 Con l’avvento di nuove tipologie societarie questa natura contrattuale è andata del tutto perduta. Attualmente, infatti, siamo in presenza di un fenomeno di impresa individuale a responsabilità limitata, il quale viene qualificato come societario, si direbbe, solo per convenienza, ovvero per facilitare la creazione e la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare, e per poter usufruire di tutte le misure di salvaguardia predisposte per la società.

Stando così le cose, quindi, la nozione di società contenuta nell’art. 2247 non poteva che essere abbandonata. Il legislatore, tuttavia, ha provveduto in questo senso lasciando inalterata la norma e semplicemente sostituendo la rubrica con quella di contratto di società , ovvero rinunciando a dare una definizione generale di società. Questa scelta minimalistica non è senza giustificazione: la natura contrattuale delle società conserva un preciso significato con riguardo alle società di persone, ma con riguardo alle società di capitali la ricca legislazione avutasi non lascia molto margine a problemi sulla cui soluzione questa natura possa avere un peso effettivo.

Se la natura contrattuale si attaglia tuttora alle società di persone, per le società di capitali dovremmo invece dire che esse trovano generalmente origine in un contratto, ma non necessariamente: esse rappresentano un modo di organizzazione dell’impresa che la legge disciplina prescindendo dalla natura dell’atto che ha dato loro origine.

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