Nelle società di persone per la modifica del contratto è richiesto il consenso di tutti i soci e pertanto il principio maggioritario è ammesso solo se espressamente previsto dal contratto e nei limiti in esso stabiliti.  Tuttavia anche in questo caso è sicuramente sottratto al potere della maggioranza di modificare la posizione del socio nella società attraverso la soppressione o limitazione dei suoi diritti o attraverso l’imposizione di obblighi maggiori rispetto a quelli che derivano dal contratto stesso.

Nelle società semplici le modificazioni del contratto devono essere (anche se è stata attuata la pubblicità notizia richiesta per tale tipo di società) portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei in quanto in mancanza di ciò esse non sono opponibili ai terzi che le abbiano ignorate senza loro colpa   Nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo (e nella società semplice che esercita attività agricola per la quale è prevista pubblicità dichiarativa)  ogni modificazione del contratto deve essere iscritta nel registro delle imprese in quanto in mancanza di ciò la modifica è operativa nei rapporti tra i soci ma non è opponibile ai terzi a meno che non si provi che essi ne erano a conoscenza.

Nei tre seguenti casi però l’iscrizione svolge un ruolo diverso rispetto al semplice criterio di opponibilità ai terzi:

a) primo caso: l’iscrizione ha efficacia costitutiva es. la decisione di trasformazione della società

b) secondo caso: l’iscrizione ha efficacia costitutiva e nello stesso tempo costituisce il momento iniziale del termine concesso al terzo per fare opposizione. Es. tutela dei creditori sociali.  Nel caso di modificazioni che comportino restituzione ai soci degli apporti o parte di essa è dato ai creditori sociali diritto di opposizione in quanto attraverso la modificazione viene ridotto il complesso di beni sui quali possono soddisfarsi con preferenza.  In tale caso dato il ruolo svolto dall’iscrizione la pubblicità legale non può essere sostituita dal fatto che i terzi abbiano avuto notizia della modificazione.

c) Terza ipotesi: L’iscrizione opera solo al fine della decorrenza del termine per fare opposizione. Es. tutela dei creditori particolari dei soci. Nel caso in cui la modifica riguardi la proroga della società oltre il termine previsto per la sua durata questo impedisce al creditore particolar del socio di avere esecuzione immediata sulla quota del socio debitore e quindi al creditore viene riconosciuto un diritto di opposizione il cui momento iniziale per la decorrenza dei termini (tre mesi) è dato dall’iscrizione della modificazione.  In tal caso però la modificazione è subito operativa  ma in mancanza della pubblicità legale non inizia la decorrenza del termine per l’opposizione e quindi il creditore può richiedere anche successivamente la liquidazione della quota del socio debitore.

Si deve comunque notare che sono diversi gli effetti dell’opposizione concessa ai creditori sociali e ai creditori particolari del socio: la prima infatti sospende l’effetto della modificazione a meno che il creditore non sia soddisfatto in altro modo mentre la seconda comporta solo, in caso di accoglimento, l’obbligo della società di liquidare la quota del socio debitore.  Inoltre il creditore sociale può opporsi alla riduzione del capitale anche quando non vi sia per lui un pregiudizio ed è sufficiente per impedire la modificazione un atto stragiudiziale, l’opposizione del creditore particolare presuppone la dimostrazione della mancanza di altri beni su cui il creditore può soddisfarsi e deve essere proposta tramite domanda giudiziale.

La proroga della società può effettuarsi anche per effetto della continuazione di fatto da parte dei soci dopo la scadenza del termine e in tal caso la società si suppone prorogata a tempo indeterminato.  Viene pertanto riconosciuto al socio il diritto di recesso e al creditore del socio della società in nome collettivo e in accomandita semplice il diritto di chiedere la liquidazione della quota come spetta al creditore particolare del socio della società semplice.

Lascia un commento