I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali.
Essi sono disciplinati dal codice civile e dal c.p.i.
In base a tale disciplina i modelli industriali sono distinti in:
modelli di utilità, che sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso, art. 2592[1] e 82 c.p.i[2]; es. una nuova poltrona di dentista che aumenta la comodità;
disegni e modelli, che sono nuove idee destinate a migliorare l’aspetto dei prodotti industriali, art. 31 c.p.i.[3] Sono detti anche industrial design.
La tutela dei modelli di utilità continua a fondarsi sull’istituto della brevettazione e in merito, visto il rinvio degli artt. 2594 e 86 c.p.i., trova applicazione la disciplina delle invenzioni industriali. Si differenzia solo rispetto alla durata del brevetto, 10 anni per i modelli di utilità, art. 85 c.p.i. , mentre il brevetto per le invenzioni dura 20 anni. Quindi, la concessione di un brevetto esclude la concedibilità dell’altro, art. 40 c.p.i.
La differenza fra invenzione e modello di utilità non è solo quantitativa ma è di tipo qualitativo: l’invenzione dà vita alla creazione di un nuovo prodotto o di un nuovo procedimento, mentre il modello presuppone un prodotto già esistente al quale apporta solo particolare efficacia o comodità di impiego.
Il d.lgs. 95/2001, emanato in attuazione della direttiva Ce 98/71, ha significativamente modificato l’originaria disciplina dei disegni e modelli.
Oggi, vengono tutelati, mediante registrazione presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, tutti i disegni e i modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale, art. 31, 1° comma, c.p.i.
Ossia, il disegno o il modello non deve essere identico ad un disegno o modello precedentemente divulgato, art. 32 c.p.i., e deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi altro disegno o modello già divulgato, art. 33 c.p.i.
Inoltre, è consentita la tutela separata di componenti destinati ad essere assemblati in un prodotto complesso, purché le caratteristiche visibili del componente possiedano di per sé i requisiti della novità e del carattere individuale, art. 35 c.p.i.
La registrazione dura 5 anni dalla domanda, ma può essere prorogato per un massimo di 25 anni, art. 37 c.p.i.
La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, art. 41 c.p.i.
Infine, è stato abrogato il divieto di cumulo fra tutela del diritto di autore e quella dei modelli industriali, sollevando dei problemi di distinzione fra modelli ornamentali e le opere d’arte applicate all’industria, cioè quella particolare categoria di opere dell’ingegno, tutelata dal diritto di autore, art. 2, n. 4, legge autore.
Con l’attuale disciplina, invece, le opere del disegno industriale sono ammesse a godere della tutela del diritto d’autore, quando presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, art. 2 n. 10, legge autore (non è necessaria la registrazione)
Per esse la durata della tutela del diritto d’autore è accorciata a 25 anni dalla morte dell’autore, anziché 70 come normale, art. 44 c.p.i.
[1] Art. 2592 Modelli di utilità
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
[2] Art. 82 Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
[3] Art. 31 Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.