L’esercizio di questa attività è soggetto a limitazioni e controlli sia nella costituzione che durante lo svolgimento dell’attività. Molte direttive in merito. La ltalfondiario in Italia è il “codice delle assicurazioni private”d. lgs. 209/2005. L’esercizio di questa attività è limitato a spa, società cooperative, società mutua assicurazione per azioni, società europee. C’è bisogno di autorizzazione preventiva da parte dell’ISVAP obbligatoria per l’iscrizione nel registro delle imprese: in essa si deve specificare un capitale minimo, indicare i soggetti che hanno cariche sociali, soci con partecipazioni qualificate, predisposizione di programma d’attività corredato da relazione tecnica. Questo Istituto può ordinare di dismettere le partecipazioni che possono costituire pericolo per la stabilità dell’impresa. Riguardo alla gestione, l’impresa ha precise regole: deve svolgere attività corrispondente a quella per cui è stata richiesta l’autorizzazione, è vietato l’esercizio congiunto delle assicurazioni sulla vita e verso danni (salvo che si tratti dei rami danni infortuni e malattia), l’impresa deve provvedere alla costruzione di riserve tecniche nel ramo danni e riserve matematiche nel ramo vita e al investimento delle stesse secondo legge e voglia del governo di merda. L’impresa deve avere margine di solvibilità per l’intera attività. La vigilanza è dell’ISVAP (prima anche il Ministero dell’industria). Anche per le imprese assicurative è prevista una serie articolata d’interventi per il caso d’irregolarità o crisi:
-nei casi più gravi revoca dell’autorizzazione che può essere totale o parziale.
-procedura di amministrazione straordinaria.
-divieto di assunzione di nuovi affari,pena la nullità di essi,nel caso di violazioni sulle norme circa le riserve tecniche.
Il sistema prevede inoltre interventi sostitutivi dell’ISVAP quali ad esempio l’ordine di convocazione degli organi amministrativi o assembleari.