Una società può essere costituita per svolgere attività di impresa con terzi allo scopo di conseguire utili (lucro oggettivo), destinati successivamente ad essere suddivisi tra i soci (lucro soggettivo). E’ questo lo scopo tipico (anche se non esclusivo) che il legislatore assegna ad alcuni tipi di società: le società di persone e le società di capitali, che perciò vengono definite società lucrative.
Le società mutualistiche devono perseguire per legge uno scopo mutualistico, ossia di fornire direttamente ai soci beni, servizi, od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Scopo istituzionale delle cooperative non è quello di produrre utili da dividere successivamente fra i soci, ma di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto, che potrà consistere in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa. Un vantaggio patrimoniale che, comunque si produce direttamente nelle sfere individuali dei singoli soci.
In sintesi, anche la società cooperativa è una società che deve operare con metodo economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci. Le società possono essere utilizzate anche per la realizzazione di scopo consortile. Anche una società consortile è tenuta ad operare con metodo economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci, consistente in un particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati: sopportazione di minori costi o realizzazione di maggiori guadagni nelle rispettive imprese. Le imprese consortili, non devono necessariamente perseguire uno scopo di lucro in senso proprio.
Quindi gli scopi possono essere distinti in tre categorie: società lucrative, società mutualistiche e società consortili. Un dato rimane comune e costante: le società sono enti associativi, che operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci.