Nel codice di commercio del 1882 l’impresa era considerata come atto di commercio non in quanto organismo economico ma in quanto realizzava nella sua complessità un atto di intermediazione a scopo speculativo e in questo senso l’impresa era assoggettata alla legge commerciale. Il C.C. invece è improntato a principi diversi: il codice non considera l’impresa bensì l’imprenditore e la nozione di impresa come attività si ricava da quella di imprenditore: l’impresa è l’attività dell’imprenditore e ogni tentativo di scindere l’una nozione dall’altra e pensare a un’impresa senza un titolare imprenditore è vs legge.
2082: imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produzione o scambio di beni o servizi. Quindi in primo luogo l’impresa è attività economica: l’esercizio di attività non economiche anche se in via professionale e in maniera organizzata non è impresa e quindi chi le fa non è imprenditore (no medico, avvocato o in generale chi esercita attività “liberali”. Solo quando l’esercizio della professione intellettuale si inserisce in un’attività economica organizzata e professionale allora ci può essere l’impresa (2238 c,c,) (esempio: medico che faccia casa di cura e ivi svolga la sua professione). Tuttavia a chi attua attività liberali sulla base dell’evoluzione socio-economica potrà esser attribuita una parte della disciplina pensata per l’impresa, come si sono fatte molte leggi per tutelare il consumatore dal “professionista” cioè chi agisce nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale.