La concorrenza, se è libera in principio, talora può essere limitata o compressa per interessi generali, o “fini sociali”. In particolare, ai sensi dell’ art. 43 Cost può essere riservata allo stato o trasferita mediante espropriazione e salvo indennizzo, l’ attività di un’ impresa o di categorie di imprese. Si ha così la figura del monopolio pubblico, o legale, certamente idoneo a tendenzialmente cancellare ogni competizione nello specifico settore. La ricorrenza della figura suddetta è in via di riduzione in Europa, e così in Italia.
Vi si oppongono i principi della CE e l’ orientamento della l. 287/90. Ove però monopolio legale vi sia, l’ impresa che ne goda ha l’ obbligo di contrattare con chiunque ne richieda le prestazioni, e di osservare parità di trattamento fra i richiedenti. La concorrenza può altresì essere limitata convenzionalmente.
L’ ipotesi evidentemente non deve risultare di dimensioni tali da compromettere la competizione su mercato rilevante. L’ art. 2596 dispone che il patto deve essere provato per iscritto; che è valido solo se limitato ad una determinata attività, non ammettendosi riferimenti generici o mutevoli. La clausola di non concorrenza di regola non è isolata, ma si accompagna ad altre vicende negoziali.