Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dall’art. 2214, la società deve tenere (art. 2478 co. 1):
- il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni e le variazioni nelle persone dei soci.
- il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee sia le decisioni prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- il libro delle decisioni degli amministratori.
Tale libro svolge una funzione particolare nel caso di socio unico, al fine di rendere opponibili ai creditori della società i contratti intercorsi tra questa e l’unico socio e le operazioni a favore di quest’ultimo (co. 3).
- il libro delle decisioni del collegio sindacale (o del revisore).