Concorrenza è competizione tra più imprenditori e libertà di concorrenza è libertà di competizione. Come in ogni competizione anche nella concorrenza la finalità che ciascuno si propone è quella di prevalere sugli altri. Indubbiamente dall’altrui concorrenza l’imprenditore singolo riceve o può ricevere un danno perché si può determinare una perdita di clientela che si acquista invece all’imprenditore concorrente: ma questa soccombenza dell’imprenditore non è giuridicamente rilevante perché l’attuazione della concorrenza è un diritto dell’imprenditore. Ora la gara, perché avvenga, deve esser regolare e deve vincere chi lo merita: quindi la disciplina antitrust (che è regola del gioco concorrenziale, ma non unica) serve proprio a vedere il modo con cui un’impresa acquisisca una propria capacità dominante. Tuttavia il gioco della concorrenza può esser alterato anche con comportamenti che illegittimamente incidono sulla posizione dei singoli competitori: quindi il singolo esercitando la sua libertà non può pregiudicare quelle degli altri e deve uniformarsi a certe direttive che l’uomo medio segue nella sua vita di relazione (ex C.C. rispetto buona fede, uso normale diligenza, rispetto regole correttezza, lealtà e probità: tutto ciò porta alla cosiddetta ”correttezza professionale”).

Norme interne e norme internazionali in tema di concorrenza sleale

Primo momento: Convenzione di Unione di Parigi del 1883 che aveva tra i suoi vari oggetti quello della repressione della concorrenza sleale. La convenzione di Bruxelles 1900 poi e Washington 1911 dove gli stati aderenti si obbligarono a rendere effettiva la protezione dei cittadini dei Stati unionisti concorrenza sleale. Nel C.C.: art 2598-2601 qualificano atti di concorrenza sleale determinando sanzioni e legittimazione ad agire ad associazioni professionali. Con la l.2701/1927 prima era stata ratificatala Convenzione di Unione ratificata nell’atto dell’Aja 6 novembre 1925 per cui ogni beneficio dell’Aja regolasse sia rapporti tra stranieri e italiani sia anche tra cittadini italiani (art 10 bis convenzione recepito in Italia quindi)

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