La disciplina, con la riforma, sembra scindersi in due punti di vista, uno vicino alla società di persone, l’altro a quella di capitali.
Quest’ultima è riprodotta nelle Srl nell’esclusione legale- si ha quando il socio non adempie l’obbligo di versare i conferimenti sottoscritti. L’altra in riferimento al fatto che viene espressamente consentito che nell’atto costitutivo possano essere previste specifiche ipotesi di esclusione convenzionale, solo in presenza di una giusta causa.

Sul piano testuale è previsto un solo caso di esclusione legale, nei confronti del socio moroso, quando la società non è riuscita a venderne la partecipazione per mancanza di compratori e quindi gli amministratori hanno l’obbligo di escludere il socio (art. 2466). Tale caso di esclusione legale era già regolato nella disciplina codicistica anteriore alla riforma che prevedeva che gli amministratori che invano avevano diffidato il socio inadempiente ad eseguire il pagamento della quota entro 30 giorni dalla stessa diffida, il potere di venderne la partecipazione.

In mancanza di compratori, gli amministratori potevano escludere il socio moroso, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni, con la conseguente riduzione del capitale in misura corrispondente.
Tale disciplina è rimasta sostanzialmente inalterata nel nuovo articolo 2466 nel quale tuttavia sono state fatte alcune aggiunte anche con modifiche e si regista un’omissione in particolare è stato aggiunto che dopo la diffida gli amministratori possono procedere direttamente alla vendita della partecipazione solo “qualora non ritengano utile promuovere azione contro il socio moroso per l’esecuzione dei conferimenti dovuti”; che la vendita della partecipazione del socio moroso va fatta a tutti gli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni ovvero in mancanza di offerte dei soci, ma solo se è previsto nell’atto costitutivo, all’incanto: anche se la vendita avviene all’incanto seguita ad operare il vincolo del valore minimo corrispondente a quello dell’ultimo bilancio.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse ma omette di fare “salvo il risarcimento dei maggiori danni”(risarcimento che secondo l’autore deve essere sempre dovuto).
Accanto a tale caso di esclusione, ci si può chiedere se vi siano altri casi che possano essere ricompresi nel concetto dell’esclusione legale. Si potrebbe infatti pensare che vi rientrino il caso in cui la partecipazione del socio moroso venga alienata ai soci o ai terzi e il caso in cui i creditori personali del socio ne sottopongano ad espropriazione la partecipazione sociale.

Nel primo caso se il prezzo della vendita della partecipazione del socio moroso copre in tutto o in parte la misura originaria del conferimento, non occorre procedere ad una riduzione del capitale sociale corrispondente al valore del mancato conferimento, ed al socio devono essere restituiti tutti i conferimenti effettuati; nel secondo caso a seguito della vendita coatta della
partecipazione, altri subentra al posto del socio (nelle società di persone non registrate, in questo secondo caso, la legge parla addirittura di esclusione di diritto, disponendo la liquidazione della quota, onde poi questa sia sottoposta all’azione esecutiva dei creditori personali del socio).

Lascia un commento