Diversa è la disciplina legale della esclusione convenzionale introdotta nell’articolo 2473 bis, essa è ammissibile solo per giusta causa, ma occorre che nell’atto costitutivo vengano individuate “specifiche ipotesi” di giusta causa. La disciplina pertanto non solo è differente da quella delle società di persone, dove è la stessa legge ad indicare le cause di esclusione; ma è singolare che per valutare la legittimità dell’esclusione, il giudice non debba valutare se alla base della decisione vi sia una giusta causa, ma deve valutare se può essere considerata giusta la causa dell’esclusione prevista dagli stessi soci nell’atto costitutivo.
Non basta fare riferimento alla presenza di una giusta causa, ma bisogna indicare in modo dettagliato le ipotesi che legittimano l’esclusione, come per esempio il caso in cui il socio sia fallito, o sia dichiarato interdetto, sia inadempiente nei confronti della società nella prestazione delle opere o servizi oggetto di conferimento, oppure svolga un’attività concorrente con quella della società.
Dall’articolo 2473bis nulla viene detto sulla legittimazione a decidere dell’esclusione. Se al riguardo nulla è detto nell’atto costitutivo, appare sicura la legittimazione degli altri soci: ma il problema è se la decisione sull’esclusione o su alcuni dei casi dell’esclusione possa essere demandata anche agli amministratori.
Se questa è decisa dai soci si dovrebbe ammettere che la decisione avente per oggetto l’esclusione del socio possa essere impugnata, se contraria all’atto costitutivo; se invece si ritiene che possa essere decisa anche dagli amministratori, l’alternativa è da un canto tra l’indicazione di una soluzione analoga, da individuare a quella applicabile all’ipotesi di esclusione legale per inadempimento, e dall’altro canto l’applicazione della disciplina procedimentale prevista nelle società di persone, dove il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, che può sospenderne l’esecuzione entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di esclusione.
Con riguardo al rimborso della partecipazione al socio escluso. l’art. 2473Bis dispone che non si applica la disciplina dell’esclusione legale del socio moroso, ma quella del recesso (chi viene escluso dalla società ha diritto di ricevere entro 180 giorni il valore di mercato della quota).