Accanto allo statuto generale applicabile all’imprenditore in quanto tale vi sono statuti speciali applicabili a singole categorie di imprenditori in funzione dell’oggetto dell’attività esercitata. La tendenza è sempre più nel senso di una accentuata specializzazione e si sono moltiplicate le discipline di carattere settoriale. Ad oggi ex 2195 C.C. abbiamo:
– Imprese industriali. Ivi si comprendono tutte le imprese che si propongono la creazione di nuovi prodotti o la predisposizione di servizi. Es. imprese manifatturiere, meccaniche, minerarie, imprese agricole.
– Imprese commerciali. Ivi si comprendono tutte le imprese che si propongono la intermediazione nello scambio dei beni: in questo campo si rimane anche se alla funzione intermediaria si aggiunge la manipolazione delle merci, a patto che non si attui una trasformazione del bene acquistato in uno nuovo.
– Imprese di trasporto. Esse sono quelle che realizzano la dislocazione nello spazio delle persone o delle cose per terra, acqua o per aria. Dovrebbero esser ausiliarie per la loro funzione, ma per la loro importanza sono da tempo categoria separata.
– Imprese bancarie. Anche se la legge speciale (non il C.C.) fa riferimento al fenomeno economico pratico, non è facile individuare la funzione caratteristica della banca. Dato che la banca effettua una grande varietà di operazioni eterogenee, ci sarà la necessità di discriminare le operazioni “caratteristiche” da quelle “accessorie” per cogliere l’essenza dell’attività e dell’impresa bancaria. Da ciò si desume che la funzione principale della banca è l’interposizione nelle operazioni di credito cioè procurarsi il godimento di cose fungibili allo scopo di prestarli ad altri.
– Imprese di assicurazioni. La legge speciale (non il C.C.) le pone sullo stesso piano di quelle bancarie. Per Ferri c’è indubbia affinità dato ch raccolgono attraverso i premi quei capitali necessari a soddisfare i bisogni di coloro nei confronti di cui l’evento si verifica. Il d. lgs. 209/2005 prevede lo statuto professionale di diritto pubblico delle imprese assicuratrici. La loro attività deve riguardare in ogni caso l’esercizio delle assicurazioni private (altrimenti non sarebbero assicurazioni in senso tecnico, potrebbero essere cosiddette assicurazioni sociali)
– Imprese ausiliarie. Vi rientrano imprese che, direttamente o non, agevolano l’attività delle altre imprese e che rispetto a esse hanno una funzione complementare. Es. imprese di deposito, mediazione, commissione. L’ausiliarietà va considerata in astratto: è sufficiente che la funzione dell’impresa agevoli l’attività delle altre imprese, non serve che ci sia un vero collegamento tra attività dell’impresa ausiliaria e attività delle altre categorie d’imprese.
Anche per le piccole imprese ci sono categorie differenziate, a condizione che una certa attività possa esser esercitata con un’organizzazione di dimensioni diverse e non sussista per legge o per natura delle cose un limite dimensionale minimo: quindi all’impresa industrial corrisponde quella artigiana, alla agricola il coltivatore diretto del fondo, alla commerciale il piccolo commerciale, a quella di trasporti il vetturino. Imprese organizzate: su base speculativa o su base mutualistica (qui l’impresa assume la forma della cooperativa: si applica statuto imprenditore, quindi il mutualismo è nel senso di struttura e condizioni per partecipare ad essa).