Per assicurare la effettività del capitale sociale la legge disciplina in modo particolare quelle operazioni che avendo per oggetto azioni proprie o della società controllante o costituendo un incrocio (sottoscrizione reciproca delle azione da parte di più società) possono determinare l’annacquamento e l’eliminazione del capitale sociale stesso. Con queste operazioni infatti si rischia di far uscire dal patrimonio della società una parte del capitale facendo entrare un bene (l’azione) che non ha più il suo controvalore nel patrimonio sociale o che si abbia una pluralità di azioni il cui controvalore è rappresentato dallo stesso patrimonio.
Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata l’acquisto di partecipazioni proprie o altre operazioni che le riguardano sono espressamente vietate dalla legge e quindi devono ritenersi nulle. Per quanto riguarda le società per azioni la disciplina è più articolata e quindi esaminiamo i diversi casi.
Acquisto di azioni proprie o acquisto di azioni o quote della controllante da parte della controllata
L’art. 2357 vieta espressamente alle società di effettuare entrambe le operazioni se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio. Nei limiti suddetti inoltre l’operazione può riguardare sole le azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria la quale ne fissa le modalità, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata comunque non superiore a 18 mesi per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e massimo. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio inoltre il valore nominale delle azioni acquistate non può mai superare il 5^ del capitale sociale tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.
La violazione dei limiti imposti dalla legge non comporta la nullità dell’acquisto ma comporta l’obbligo della vendita delle azioni illegittimamente acquistate e in mancanza l’annullamento di esse con corrispondente riduzione del capitale sociale. Qualora l’assemblea non provveda gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale.
La disciplina prevista dalla legge non si applica nei seguenti casi
1) quando si tratti di acquisto a titolo gratuito o per esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società purchè si tratti in entrambi i casi di azioni interamente liberate
2) acquisto a seguito di successione universale, fusione o scissione o in esecuzione di una deliberazione di riduzione di capitale attuabile mediante riscatto e annullamento di azioni. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio tuttavia rimane (tranne che per l’ultima ipotesi) il limite della quinta parte del capitale sociale.
Sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante
L’art. 2357 vieta espressamente tale possibilità, Anche in questo caso però la violazione del divieto non comporta la nullità della sottoscrizione ma l’assunzione diretta della sottoscrizione e il relativo obbligo di liberare le azioni da parte
a) nel caso di azioni proprie dei promotori, soci fondatori o amministratori
b) nel caso di sottoscrizione di azioni della società controllante degli amministratori della controllata. In entrambi i casi l’obbligo non grava sui soggetti che dimostrino di essere esenti da colpa.
Altre operazioni relative alle azioni proprie
Il nuovo testo dell’art. 2358 vieta espressamente di accettare azioni proprie in garanzia. Per quanto riguarda le altre operazioni ( prestiti e garanzie per il loro acquisto) la legge fissa le condizioni alle quali esse sono consentite. In primo luogo le somme impiegate o le garanzie prestate devono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all’ultimo bilancio approvato, e in secondo luogo l’operazione deve essere preventivamente autorizzata dall’assemblea straordinaria adottando specifiche modalità procedurali.
Secondo la dottrina però tale disciplina non si applica ad altre operazioni come quelle di Leveraged buy out. Con queste operazioni una società ottiene un finanziamento bancario che utilizza per acquistare la maggioranza o la totalità delle azioni di un’altra società (società bersaglio) e successivamente si fonde con essa e quindi la restituzione del finanziamento avviene utilizzando il reddito prodotto dalla società bersaglio ed è garantita dal suo patrimonio. In questo caso però manca la prestazione di una garanzia da parte della società bersaglio e il coinvolgimento del suo patrimonio è in realtà causato dalla fusione. Pertanto la tutela dei creditori non viene effettuata sulla base della integrità del capitale sociale ma sul diritto di opposizione loro riconosciuto in via generale nel caso di fusione.
Sottoscrizione reciproca di azioni
L’art. 2360 vieta espressamente tale operazione anche se avviene tramite società fiduciaria o interposta persona. Essendo le due operazioni contestuali non vi può essere dubbio sulla nullità dell’’operazione.
Le riserve
Le riserve sono immobilizzazione degli utili imposte dalla legge (riserve legali), dagli statuti (riserve statutarie) o eventualmente disposte dall’assemblea (riserve straordinarie o facoltative) allo scopo di assicurare la stabilità del capitale sociale di fronte a oscillazioni dei valori o di perdite che possono presentarsi in esercizi successivi. La legge impone la creazione di una riserva legale pari al quinto del capitale sociale mediante l’immobilizzazione almeno della ventesima parte degli utili di esercizio. Anche le riserve devono essere iscritte nel passivo del bilancio come il capitale sociale in quanto la loro funzione contabile è appunto quella di impedire la distribuzione degli utili per i valori ad esse corrispondenti.
Accanto alle riserve vere e proprie ci sono le riserve occulte che sono accantonamenti nascosti nel bilancio in genere dipendenti da una sottovalutazione delle attività sociali o dalla indicazione di passività inesistenti,. In questo caso però si parla impropriamente di riserve perchè questi accantonamenti non hanno il carattere della immobilizzazione in quanto possono tranquillamente essere messi in evidenza nel bilancio successivo.