Questo è il caso per cui un’attività imprenditoriale viene svolta per finalità sociali e non egoistiche. La disciplina si impernia sull’individuare delle caratteristiche che un’impresa deve presentare per poter assumere questa qualifica. La legge si riferisce a “tutte le organizzazioni private”: ciò esclude imprenditori individuali, imprese pubbliche ma comprende ogni tipo di ente (associazioni, fondazioni, società di persone, di capitali, cooperative).

Queste organizzazioni devono aver 3 requisiti: si deve trattare di beni e servizi di utilità generale e la loro attività deve esser diretta a realizzare finalità di interesse generali (molti settori economici saranno quindi individuati: dall’assistenza sociale e sanitaria, all’educazione/formazione, tutela ambiente). Questa attività dovranno esser svolte in via stabile e principale e in termini negativi senza scopo di lucro [soggettivo] (in questo senso si precisa che l’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statuaria o ad incremento del patrimonio. Infatti, lo scopo di lucro dichiarato incompatibile con l’impresa sociale è soltanto quello soggettivo, mentre, per converso quello oggettivo è assunto a presupposto della fattispecie).

Devono esser sottolineati due aspetti: dal punto di vista della disciplina l’acquisto della qualifica di “imprese sociale” che avviene sulla base di un atto costitutivo stipulato in forma pubblica e da iscrivere in apposita sezione del registro delle imprese porta alla applicazione di specifiche regole in materia di contabilità e una limitazione di responsabilità per le obbligazioni assunte, quando il patrimonio dell’impresa è superiore a ventimila euro (tale limitazione assume un significato concreto soltanto in riferimento ad tipi organizzativi che in via di principio non la prevedono ad esempio società di persone). Infine per essere imprese sociali non si può prevedere a favore dei soci un “vantaggio mutualistico” ma devono trattarli in maniera uguale agli altri acquirenti di beni/servizi prodotti.

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