Stato, enti pubblici territoriali o altri enti pubblici possono organizzare un’attività economica generale per produrre e scambiare beni/servizi. L’iniziativa statale nel campo economico si attua soprattutto mediante schemi privatistici, specie quello delle s. p. a. in quanto la tendenza è quella di una privatizzazione ossia trasformazione di figure organizzative originariamente pubblicistiche in spa (esempio: ENEL). Nelle imprese pubbliche si distinguono la categoria “imprese-organo” (imprese gestite autonomamente da un organo dello Stato o di un ente territoriale. ) e delle imprese-ente pubblico (enti che pur avendo un carattere strumentale rispetto allo stato o ad altri enti pubblici hanno come scopo istituzionale, esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa).
Nel sistema del codice quando un soggetto anche formalmente pubblico svolge un’attività economica organizzata, soltanto per la seconda categoria di imprese ne deriva l’acquisto della qualifica dell’attività di imprenditore e l’applicazione di quel complesso di norme che ne costituiscono lo statuto, a partire dall’iscrizione nel registro delle imprese, escludendo però il fallimento.
Per le imprese organo invece pur essendo i singoli atti nei quali l’esercizio di impresa si concreta soggetti a norme di diritto comune, così come quando posti da un privato, non vi è da parte dell’ente pubblico l’acquisto della qualità d’imprenditore. In verità la ricorrenza dell’elemento della professionalità sembra rinnegabile sotto il profilo della continuità , dell’abitualità dell’attività e sia sotto l’aspetto teleologico tanto nelle imprese organo che in quelle ente pubblico. Le imprese organo però sono sottratte a norme di diritto comune, in quanto assoggettate a norme di diritto speciale, improntate ai principi e agli schemi di diritto pubblico che non a quelli del diritto privato.
Vicenda differente è poi quella degli enti pubblici di gestione, cioè quelle holding pubbliche come l’ IRI, L’ENI.
L’IRI non aveva assunto fin dalle sue origini caratteri di holding;le sue funzioni dovevano avere carattere transitorio e consistere nella liquidazione o risanamento delle singole aziende per poi restituirle all’industria privata. Divenne poi un ente permanente. L ENI ha assunto fin dall’inizio il carattere di una holding.