Le opere dell’ingegno, idee creative nel campo culturale, e le invenzioni industriali, idee creative nel campo della tecnica, sono le due categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento. Le opere dell’ingegno formano oggetto del diritto d’autore, regolato dal codice civile e dalla legge n. 633 del 22/04/1941, più volte modificata. Le invenzioni industriali a loro volta possono formare oggetto, a seconda dello specifico contenuto: del brevetto per invenzioni industriali, regolato dal codice civile e dal c.p.i.; del brevetto per modelli di utilità oppure della registrazione per disegni e modelli, regolato dal codice civile e dal c.p.i. Diritto d’autore e brevetti industriali formano anche oggetto di un’articolata disciplina internazionale, che integra ed estende la protezione offerta dalle singole legislazioni nazionali.

Lascia un commento