Quando si verifica una causa di scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione e nella snc tale situazione deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza, art. 2250, 3° comma.

La società però non si estingue immediatamente. Infatti, prima si deve provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali ed alla distribuzione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. Tuttavia, si producono alcuni effetti preliminari.

L’ulteriore attività della società deve tendere solo alla definizione dei rapporti in corso, perciò i poteri degli amministratori sono limitati al compimento degli affari urgenti, art. 2274 e i liquidatori che subentrano non possono intraprendere nuove operazioni e rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione ditale divieto, art. 2279. Tuttavia, i soci possono ratificare o autorizzare gli atti non urgenti compiuti dai soci amministratori o le nuove operazione intraprese dai liquidatori, rimuovendo i limiti legali posti ai loro poteri.

Per i soci, sorge il diritto alla nomina dei liquidatori, art. 2275 ed il diritto alla liquidazione della quota, una volta estinti i debiti sociali, art. 2282.

Resta fermo l’obbligo dei soci ad eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, art. 2280.

I creditori sociali non possono più ottenere la liquidazione della quota del socio loro debitore, ma dovranno attendere la liquidazione per rivalersi sulla quota di liquidazione del loro debitore. Lo stato di liquidazione può essere revocato dai soci con il conseguente ritorno della società alla normale attività di gestione. Con la revoca della liquidazione si avrà continuazione della stessa società e non la costituzione di una nuova società.

La decisione di revoca deve essere adottata all’unanimità.

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