La ragione sociale e la sede della società
Nei rapporti con i terzi l’azione della società si presenta come azione unitaria di gruppo e pertanto deve attuarsi sotto una ragione sociale, e cioè un nome adatto a far individuare il gruppo sociale cui l’azione si riferisce e al quale gli effetti di essa vanno imputati. Pertanto la legge prevede l’uso della ragione sociale per le società in nome collettivo e in accomandita semplice ma si ritiene che la norma si riferisca anche alla società semplice. La ragione sociale deve contenere almeno il nome di uno dei soci (e per la società in accomandita semplice di almeno uno dei soci accomandatari) seguito dall’indicazione del tipo di società (snc o sas).
Per la società in accomandita semplice l’inserimento nella ragione sociale del nome di un socio accomandante non comporta irregolarità nella ragione sociale ma comporta l’acquisizione da parte del socio della responsabilità illimitata e solidale in quanto la legge prevede che neppure con il consenso degli altri soci possano essere assunti i diritti e i poteri riservanti agli accomandatari senza assumerne anche la relativa responsabilità. La legge permette però la facoltà di conservare nella ragione sociale il nome del socio o dell’accomandatario receduto o defunto.
La legge quindi , in analogia con la norma che consente il trasferimento della ditta in caso di trasferimento di azienda inter vivos consente la conservazione della ragione sociale quando questa è un elemento dell’avviamento e tale conservazione non crea pericoli di confusione grazie al sistema di pubblicità del registro delle imprese.
Per quanto riguarda la sede per le società in nome collettivo e in accomandita semplice essa deve essere indicata nell’atto costitutivo insieme alle eventuali sedi secondarie. Per queste ultime devono essere attuate anche particolari forme di pubblicità, la mancata attuazione delle quali non determina una situazione di irregolarità ma l’applicazione di sanzioni amministrative oltre agli effetti negativi della pubblicità dichiarativa.
Il potere di rappresentanza
Anche per il potere di rappresentanza come per quello di amministrazione è decisiva la volontà dei soci manifestata nell’atto costitutivo e la disciplina legale ha solo valore suppletivo. Pertanto nelle società di persone, a meno che l’atto costitutivo non decida altrimenti, il potere di rappresentanza della società spetta ai soci amministratori che lo eserciteranno congiuntamente o disgiuntamente a seconda del modo in cui viene esercitata l’amministrazione. L’atto costitutivo può però decidere diversamente affidando la rappresentanza solo ad alcuni amministratori, per alcuni tipi di atti o per tutti, o decidendo per una rappresentanza congiunta. E’ onere del terzo che tratta con la società accertare se colui con cui tratta ha il potere di vincolare la società (solo nella società irregolare il potere di rappresentanza in capo al socio è presunta).
Tuttavia nelle società soggette a pubblicità dichiarativa (sas snc e società semplici che esercitano attività agricola) i patti che limitano la rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se Il sono pubblicati o si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Analogo principio si applica per le limitazioni successive della rappresentanza. Nelle società semplici soggetti a sola pubblicità notizia le limitazioni della rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se sono state portate a loro conoscenza con mezzi idonei e in caso contrario sono opponibili solo se si prova che i terzi le conoscevano.