La normativa di attuazione del registro delle imprese del 1993 aveva lasciato inalterate alcune previsioni, cioè: la disciplina della pubblicità delle società di capitali introdotta dal d.p.r. 1127/1969, che prevedeva per una serie di atti la pubblicazione nel Busarl in aggiunta all’iscrizione nel registro delle imprese, facendo decorrere gli effetti della sola pubblicità dichiarativa dalla pubblicazione nel Busarl e non dall’ iscrizione nel registro delle imprese; la disciplina della pubblicità delle società cooperative introdotta dall’art. 9 della legge 256/1993, che prevedeva per una serie di atti la pubblicazione nel Busc in aggiunta all’iscrizione nel registro delle imprese, ma solo con effetti di pubblicità notizia.

L’intervenuta informatizzazione del registro delle imprese, del Busarl e del Busc aveva finito col rendere inutile questi bollettini, e quindi sono stati soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1997. Ne consegue che unico strumento di pubblicità legale delle società di capitali e delle società cooperative torna ad essere il registro delle imprese, così come previsto dal legislatore nel codice del 1942.

Ma restano due differenze: mentre in base alla disciplina generale del registro delle imprese gli atti iscritti sono immediatamente opponibili ai terzi senza possibilità per quest’ultimi di eccepire l’ignoranza degli stessi, per le sole società di capitali l’opponibilità diventa piena solo dopo 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. Per le operazione compiute in questi 15 giorni i terzi potranno provare di essere stati nell’impossibilità di avere conoscenza dell’atto. Restano ferme alcune disposizioni che prevedono per alcuni atti delle società di capitali e delle società cooperative la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale anziché nel registro delle imprese. Esempio la  convocazione dell’assemblea della spa.

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