L’imprenditore commerciale e’ destinatario di una particolare disciplina e per talune tipi di imprese commerciali, che svolgono attività di particolare rilievo economico e/o sociale, sono destinatarie di un’ulteriore normativa speciale e settoriale, prevalentemente contenuta in leggi separate dal codice. Si tratta di una disciplina che ha come caratteristica la pubblicità finalizzata agli interessi generali della collettività direttamente toccati da tale attività.(imprese tipiche settoriali sono quelle assicurative,bancarie, editoriali,di revisione contabile ecc…).
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal c.c. del 1942. Per oltre 50 anni l’istituto è restato inoperante e durante questo periodo ha trovato applicazione il “regime transitorio”. Il regime transitorio prevedeva l’iscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale, esonerando gli imprenditori commerciali individuali. Successivamente furono introdotte nuove e ulteriori forme di pubblicità per le società di capitali e le soc cooperative. Dopo numerosi tentativi falliti si è giunti con la legge n. 580 del 29/12/1993 contenete il riordino delle camere di commercio che hanno finalmente istituito il registro delle imprese divenuto pienamente operante agli inizi del1997. A partire dal 1° ottobre 1997, sono stati soppressi anche il Busarl ed il Busc.
L’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici. La tenuta del registro delle imprese è affidata alle CCIAA, con conseguente cessazione dei compiti di pubblicità legale delle imprese in passato svolti dalle cancellerie dei tribunali.
Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche, e non più in forma cartacea, in modo da garantire la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.