La nozione di impresa e la cosiddetta impresa di navigazione

Anche nel codice della navigazione si parla di impresa ma in realtà l’impresa di navigazione è concetto diverso da quello di impresa economica. Infatti  anche l’impresa di navigazione si attua attraverso una organizzazione di elementi personali e patrimoniali ma la sua attività consiste nel semplice esercizio di una nave o di una aeromobile prescindendo dal carattere professionale dell’esercizio stesso e dal conseguimento di finalità di tipo economico.  Si ha  infatti impresa di navigazione anche quando l’esercizio della nave o dell’aeromobile si attua per i bisogni propri dell’armatore o per scopi scientifici e anche quando l’esercizio stesso è soltanto occasionale.

Se però l’esercizio della nave o dell’aeromobile  viene attuato per il soddisfacimento di bisogni del pubblico e a scopo di lucro essa viene a configurare anche una impresa economica e pertanto ad esse si applicheranno anche i principi dello statuto dell’imprenditore accanto ai principi stabiliti dal codice di navigazione per l’esercizio dell’impresa di navigazione.  La stessa persona pertanto può assumere sia la qualifica di armatore/esercente che quella di imprenditore e in tal caso sarà soggetta sia allo statuto dell’imprenditore che a quello dell’armatore/esercente.

Le imprese pubbliche

Una  attività economica organizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni e servizi può essere esercitata anche dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o dagli altri enti pubblici.  Se è vero che nel momento attuale l’iniziativa dello stato in campo economico  avviene seguendo la tendenza alla privatizzazione e quindi della trasformazione di figure originariamente pubblicistiche in società per azioni è anche vero che non mancano imprese che fanno capo allo stato o agli altri enti pubblici alle quali può essere applicato lo statuto dell’imprenditore.

Tra le imprese pubbliche possiamo distinguere due categorie di imprese: le cosiddette imprese organo che sono gestite autonomamente da un organo dello stato o di un ente territoriale e le cosiddette imprese-ente pubblico che pur essendo strumentali rispetto allo stato hanno come scopo principale o esclusivo l’esercizio di una impresa.  Solo per la seconda categoria di imprese abbiamo l’acquisto della qualifica di imprenditore e quindi l’applicazione di tutte le norme che ne costituiscono lo statuto ad eccezione del fallimento.

Per la  prima categoria invece pur essendo i singoli atti nei quali l’esercizio dell’impresa si esercita soggetti alle norme di diritto comune, non vi è acquisto da parte dell’ente stesso della qualità di imprenditore. La spiegazione del fatto che le imprese organo siano sottratte alle norme di diritto comune sta nel fatto che esse pur dotate di una autonomia di gestione restano un organo dell’amministrazione dello stato o comunale o provinciale e in quanto totale soggetto alla legislazione amministrativa  e quindi ai controlli e alle norme di contabilità pubblica.

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