La disciplina relativa all’iscrizione nel registro delle imprese coincide con quanto dettato per le S.p.A.. Precisamente l’iscrizione viene effettuata su richiesta di un notaio rogante e a seguito delle iscrizione la società acquista personalità giuridica.
In mancanza del giudizio di omologazione, la valutazione della legittimità dell’atto costitutivo (e cioè della mancanza di vizi che ne possano comportare la nullità) e dell’esistenza delle condizioni legali spetta al notaio, mentre invece all’ufficio del registro delle imprese spetta solo di verificare la regolarità formale della documentazione.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione è sempre illimitatamente responsabile verso i terzi chi ha agito in nome della società, ma le nuove norme prevedono anche la responsabilità illimitata dei soci che hanno deciso, autorizzato, o consentito il compimento dell’operazione e in ogni caso la responsabilità illimitata del socio fondatore se si tratta di società unipersonale.
Per quanto riguarda le modifiche dell’atto esse devono essere prese dall’assemblea dei soci a maggioranza qualificata. È cioè necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà capitale.
Per ciò che riguarda l’iscrizione nel registro essa è data dal notaio che, se reputa la modifica illegittima, presa cioè in assenza di quanto prescritto dalla legge, lo comunica agli amministratori i quali, nei 30 giorni successivi , possono convocare assemblea per prendere gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per ottenere l’omologazione. In mancanza la deliberazione diviene definitivamente inefficace.
Vediamo quindi che la disciplina relativa all’ iscrizione dell’atto costitutivo delle S.R.L. è diversa rispetto a quella prevista per le modifiche allo stesso. Ciò si spiega col fatto che nel primo caso l’atto è redatto dal notaio, il quale ha l’obbligo di non obbligo di redigerlo, se pensa che sia nullo. Nel secondo caso, trattandosi di delibere dei soci, il notaio non può rifiutare la verbalizzazione ma, se ritiene l’atto nullo comunque lo può comunicare agli amministratori.
Questi potranno quindi optare per la convocazione dell’assemblea qualora dubitino anche loro della legittimità, per prendere gli opportuni provvedimenti, oppure se ritengono la delibera valida ricorre al tribunale per l’omologazione. Rimane da chiedersi cosa succeda se gli amministratori non pongano nulla, in particolare se il socio stesso possa agire per il ricorso. Il nuovo testo del 2436 non lo prevede, ma riteniamo che sia possibile l’applicazione analogica della disciplina della SpA, ritenendo possibile il ricorso del socio.