Sono nella categoria delle invenzioni industriali: invenzioni vere e proprie (con oggetto nuovo prodotto o nuovo procedimento), modelli di utilità (invenzioni atte a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso in genere), disegni e modelli (consistono nella creazione di un nuovo “aspetto dell’intero prodotto o sua parte quando risulta dalle caratteristiche delle linee, contorni, colori forma). Se diverso è il contenuto della creazione nelle varie ipotesi, comune è il presupposto della tutela giuridica di tutte le creazioni ovvero la novità (per disegni e modelli anche carattere individuale) e l’industrialità (possibilità di farne un’applicazione industriale. Art 2585 contiene un elenco di invenzioni a cui questo carattere va riconosciuto). L’invenzione deve esser nuova allora: si deve allora precisare quale processo debba realizzarsi nel campo delle applicazioni industriali perché possa parlarsi di invenzione. Il problema è delicato: vi sono le cosiddette “invenzioni de pionnier” cioè idee madri assolutamente nuove che schiudono nuovi orizzonti aprendo la strada a nuovi prodotti e applicazioni, mentre vi sono idee che operano su un filone già tracciato: su questa ultima categoria bisogna ragionare per capire se siamo davanti a invenzioni o semplice progresso tecnico. Per una dottrina prevalente c’è invenzione quando si vince una difficoltà o si arriva ad un risultato inatteso. La legge e Convenzione di Strasburgo hanno elaborato i requisiti che l’invenzione sia nuova, frutto di attività inventiva. Da ciò si è detto che una invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica: esso è ciò che è disponibile al pubblico del territorio dello Stato. La divulgazione (essa avviene quando si conosca l’esistenza dell’invenzione e criteri fondamentali su cui si fonda ma si conoscano anche i metodi per la sua attuazione pratica) preclude la tutela dell’invenzione comunque essa si sia determinata, per fatto dell’inventore o per fatto illecito di altri: ma non vale come divulgazione che impedisce il brevetto quella attuata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda e derivante da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.