Per quanto riguarda la costituzione delle S.R.L. la disciplina è analoga a quella relativa alle S.P.A., in particolare l’atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica, al notaio che stipula l’atto è affidata la responsabilità di verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e la legittimità di tutte le clausole prima di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese. La società acquista la personalità giuridica a seguito di tale iscrizione.
Per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo articolo di riferimento è l’art. 2463 c.c. In particolare da segnalare che si richiede l’indicazione del Comune in cui ha sede la società e le eventuali sedi secondarie mentre non si richiede che venga indicato l’indirizzo e ciò per evitare che si debba procedere a modificare l’atto costitutivo ogni volta che la sede della società viene trasferita da un indirizzo ad un altro all’interno dello stesso comune.
Si richiede poi l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale. A differenza del passato non si parla più di oggetto sociale in generale, ciò significa che non sono più ammesse elencazioni generiche, ma occorre indicare dettagliatamente le attività in cui la società ha intenzione di impegnarsi.
Da segnalare poi che si non si richiede che nell’atto costitutivo sia indicata la durata della società. Questa rappresenta una differenza rispetto alle S.p.A., per le quali nell’atto costitutivo deve essere indicato la durata della società o, in caso di società a tempo indeterminato, il periodo di tempo decorso il quale il socio può recedere.
Va comunque detto che non c’è alcun dubbio che anche la S.R.L.possa essere costituita a tempo indeterminato come emerge chiaramente dall’art. 2473 c.c. che afferma che nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento ma può essere esercitato solo con un preavviso minimo di 5 giorni.
Come detto quindi il codice non richiede che nell’atto costitutivo della S.r.l. sia indicata la durata della società, per tanto anche in mancanza di questa indicazione l’atto può comunque essere iscritto nel registro delle imprese perché il suo contenuto deve considerarsi formalmente completo. Ma in tale ipotesi rimane il problema di capire quale sia la durata della società, è da ritenere che in mancanza di qualsiasi indicazione sia costituita a tempo indeterminato.
Va poi anche detto che l’art. 2463 c.c. all’ultimo comma rinvia ad una serie di articoli relativi alla costituzione delle S.P.A. ma tra questi non viene richiamato l’ art. 2328 c.c., articolo che fa riferimento allo Statuo della S.P.A. e afferma “ che lo statuto contenente norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.”
Il mancato richiamo dell’art.2463 all’art. 2328 c.c. ha portato alcuni autori ad affermare che nelle S.R.L. non sarebbe consentita la redazione di uno statuto e che anche le norme relative al funzionamento della società dovrebbero essere inserite nell’atto costitutivo senza possibilità di redigere un atto separato.
In realtà tale interpretazione è priva di senso. Piuttosto il mancato richiamo all’art. 2328 c.c. pone un altro problema, Infatti tale articolo prevede anche che in caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevale quest’ultimo.
Allora ci si chiede se quando un tale contrasto si pone nelle S.R.L. si possibile risolverlo secondo il criterio della prevalenza enunciato dall’art. 2428 c.c. visto che tale articolo non viene richiamato dall’art. 2463. È da ritenere di si perché comunque l’articolo in esame sarebbe applicabile anche alle s.r.l. in via analogica.