Non costituiscono limitazioni alla capacità d’agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di esercitare imprese commerciali che la legge pone per esigenze di decoro a carico di alcuni soggetti:

  • che ricoprono determinati uffici (es. impiegati civili).
  • che esercitano determinate professioni (es. avvocati).

La trasgressione a tali divieti porta solo sanzioni amministrative, come la destituzione dalla carica o la cancellazione dagli albi professionali.

Analoga all’incompatibilità è l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale di chi sia stato condannato per bancarotta semplice o fraudolenta o per ricorso abusivo al credito. Tale inabilitazione si risolve in un divieto di esercitare un’impresa commerciale.

In entrambi i casi, gli atti giuridici compiuti in onta al divieto sono validi e pertanto il soggetto che ha esercitato l’impresa può acquistare o riacquistare, a seconda delle ipotesi, la qualità di imprenditore commerciale.

Lascia un commento