Essa è un’impresa che si attua nell’ambito della famiglia con la collaborazione di familiari che fanno parte della famiglia e che svolgono in maniera continuativa un’attività di lavoro sulla base del rapporto di famiglia e non sulla base di un rapporto di lavoro subordinato. Quindi essa presuppone l’esercizio d’una attività economica ma assume rilevanza anche l’attività di lavoro continuamente prestata nella famiglia e quindi il diritto dei singoli familiari sia di mantenere e poi partecipare a utili e incrementi patrimoniali. Quindi il legislatore prevede che essa sia un’impresa individuale ma anche che i familiari abbiano un potere di codeterminazione con l’imprenditore per quanto attiene a impiego degli utili e incrementi alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa. Quindi mediante una deliberazione a maggioranza potranno condizionare l’imprenditore, ma certamente non possono a lui sostituirsi Essa ha punti di contatto con la piccola impresa (perché postula l’esercizio d’una attività professionale organizzata con lavoro proprio e dei familiari) e con la comunione tacita familiare (perché come questa si pone tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità che vivano in comunione di tetto e mensa fondandosi quindi sull’affectio familiae quindi ha uno scopo oltre che economico anche di assistenza morale, spirituale, materiale). In caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda i familiari hanno diritto di prelazione sull’azienda che si atteggia ex 732 C.C.