Per professione si intende un costante e normale indirizzo della propria attività. Ciò non vuol dire necessariamente che l’attività abbia una determinata durata o sia esclusiva. Di conseguenza si potrà parlare di attività occasionale solo quando l’attività organizzata si svolge accidentalmente e l’organizzazione esaurisce la sua funzione nel compimento dell’atto per cui fu creata. E’ inammissibile parlare di impresa per conto proprio in quanto chi produce per se non è imprenditore, qualunque sia la complessità dell’organizzazione. Nelle persone giuridiche pubbliche e private l’elemento della professionalità può esser insisto nel fatto stesso della costituzione: la legge ex 2200 e 2001 considera imprenditori società e enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività economica fin dalla loro costituzione, a prescindere dell’esercizio effettivo dell’attività imprenditrice. Tutto questo però non deve indurre in errore e far ritenere che rispetto alle persone giuridiche l’elemento della professionalità non assuma rilievo,essendo invece determinante ai fini dell’acquisto della qualità di imprenditore soltanto lo scopo istituzionale dell’ente. Così ragionando si verrebbe ad escludere la qualità di imprenditore per quelle persone giuridiche private le quali esercitano professionalmente un’attività economica che non rientri nello scopo istituzionale dell’ente,ma ciò non sembra possibile. Soltanto rispetto agli enti pubblici la qualifica di imprenditore è riservata a quegli enti che hanno come scopo istituzionale esclusivo o principale l’esercizio di un’attività economica,questo perché rispetto alle altre ipotesi è previsto un particolare regime pubblicistico in sostituzione di quello di diritto comune. Per le persone giuridiche private invece, in mancanza di un regime particolare, necessariamente applicabile di fronte ad un’attività economica è lo statuto generale dell’imprenditore. Solo che quando la persona giuridica svolga una pluralità di attività, non è più sufficiente la previsione in sede di costituzione ,ma,come per le persone fisiche,è necessario lo svolgimento dell’attività economica. L‘essenzialità dell’elemento della professionalità per la nozione di impresa è posto in dubbio da qualche autore il quale vorrebbe riferire questo elemento soltanto all’imprenditore. La tesi qui sostenute trova un fondamento nella realtà economica e nella legge ad esempio il terzo comma dell’art 2070 del codice che stabilisce “quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata,si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività”. Quindi vi può essere attività organizzata non esercitata professionalmente,ma questa attività non è impresa.