Nel sistema della legge i profili giuridici dominanti sono quelli dell’impresa come attività e dell’impresa come complesso di beni destinati a uno scopo produttivo: tutte le diverse norme del codice si dispongono attorno. Nel C.C. questi profili sono distinti e quasi contrapposti corrispondendo addirittura una diversa nomenclatura: riferendosi all’attività di impresa (2082, 2084, 2088, 2188, 2195, 2203, 2555 C.C. ) e rispetto al complesso dei beni di azienda (2555 C.C.). Sono comunque aspetti che si trovano in posizione di complementarietà e soltanto dalla loro considerazione contemporanea di entrambi può ricavarsi una nozione giuridica inerente alla realtà economica. Una complementarietà che risulta evidente dalle stesse norme del C.C. ad esempio l’ art. 2082 per cui l’organizzazione dell’attività è presupposto della nozione di imprenditore così come l’organizzazione dei beni ad opera dell’imprenditore è un elemento della nozione di azienda. Nel mondo giuridico è l’attività ad assumere l’aspetto rilevante in quanto crea apparati e pone regole che presiedano al suo funzionamento, mentre nella realtà economica sarà il complesso di beni. Attività organizzata per la legge non è tanto un’attività che usa un complesso di beni quindi se imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata, non può esservi imprenditore se non c’è azienda; attività organizzata per la legge è attività che si realizza con determinati apparati e regole di svolgimento quindi con la collaborazione di altri soggetti insieme operanti in fine della realizzazione di un fine unitario ex 2082 e 2083 C.C. : in ambo i casi (imprenditore e piccolo imprenditore ) sussiste il complesso di beni con destinazione unitaria, ma cambia l’organizzazione dell’attività. Non si può per Ferri condividere la costruzione secondo cui la figura dell’imprenditore non si qualifica e caratterizza per la sua posizione professionale e per le modalità di svolgimento della sua attività organizzata ma in quanto titolare di un diritto d’impresa ossia un diritto soggettivo che lega l’imprenditore all’azienda distinto dall’altro diritto soggettivo che può incidere sull’azienda ossia quello di proprietà ; ciò invertirebbe il rapporto tra imprenditore e azienda ribaltando la concezione ex 2555 per cui i beni assurgono ad azienda quando organizzati dall’imprenditore ; inoltre questa concezione postula l’idea di un diritto d’impresa distinto dalla proprietà dell’azienda, si con contenuto patrimoniale, ma soggetto al regime giuridico proprio dei diritti di personalità e quindi inalienabile e intrasmissibile mortis causa: ciò apparirebbe stravagante e oltre a ciò non c’è nessuna possibilità di ipotizzare un diritto di impresa distinto dal diritto di proprietà dell’azienda fin quando si abbia riguardo al rapporto che sussiste tra imprenditore e complesso aziendale.