Bisogna analizzare l’evoluzione legislativa che ha sottolineato la distinzione tra attività di mero sfruttamento del fondo e la cosiddetta agricoltura industrializzata stabilendo che gli elementi caratteristici della funzione imprenditrice sussistono soltanto nel campo dell’agricoltura industrializzata.

Il testo originario del 2135 dopo aver definito come “imprenditore agricolo colui il quale esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame”considerava come attività connesse, quelle dirette alla trasformazione, all’alienazione dei prodotti agricoli, solo quando rientravano nel normale esercizio dell’agricoltura. Tali attività non rientravano quindi nel normale esercizio dell’ attività agricola, ma erano considerate da essa distinte anche se potevano essere con questa collegate; tale collegamento assumeva rilievo da un punto di vista giuridico soltanto in quanto tale collegamento rispondesse ad un criterio di normalità. Da ciò si desumeva che l’elemento teleologico, l’intento lucrativo mancava nella normalità delle ipotesi nel caso dell’imprenditore agricolo. Intento dell’agricoltore è quello di produrre cioè di ricavare dalla coltivazione del fondo, dall’allevamento di bestiame e dalla silvicoltura i frutti, non anche quello di produrre per vendere, esercitare quindi un’attività intermediaria a scopo di lucro. Nel sistema originario allora la funzione dell’impresa agricola si esauriva nell’attività produttiva o era comunque prevalentemente produttiva ed era semplicemente collegata all’attività di trasformazione o di scambio, ma non si poneva in funzione dell’attività di scambio. Qualora invece l’attività produttiva risultasse un elemento, una fase della più complessa attività imprenditrice e fosse voluta non in se stessa ma come mezzo per realizzare un lucro attraverso la vendita sul mercato nell’ipotesi cioè di agricoltura industrializzata, si esulava dal campo dell’impresa agricola, per rientrare nel campo dell’impresa soggetta a registrazione, nell’impresa industriale: in tal caso le attività di trasformazione e di alienazione rappresentavano addirittura il fine al quale era diretto l’esercizio dell’agricoltura, ne ad esse potevano dirsi connesse. Nel sistema originario in definitiva l’impresa agricola non rientrava nella nozione di impresa ex art 2082 e 2555. L’attività non è quindi organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, ma è diretta alla coltivazione del fondo ecc. Il soddisfacimento dei bisogni del mercato generale non è lo scopo dell’impresa agricola, mentre è scopo dell’impresa. Può eccezionalmente aggiungersi ma in quanto si aggiunge costituisce oggetto di una attività separata, se pur connessa con quella agricola;e rimane sottoposta al regime proprio dell’attività agricola soltanto se rientra nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Sono tuttavia sorte profonde modifiche:in un primo momento l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese un tempo riservato agli imprenditori commerciali, è stato esteso agli imprenditori agricoli e anche ai piccoli imprenditori e alle società semplici. In un secondo momento si è anche modificata la stessa nozione di imprenditore agricolo contenuta nell’art 2135, riconoscendo all’iscrizione nel registro valore di pubblicità dichiarativa per impresa agricola, società semplici esercenti attività agricole.

Il nuovo art 2135 risulta profondamente diverso quindi dall’originario;secondo la nuova definizione è imprenditore agricolo chi esercita una delle attività principali (coltivazione fondo ecc) precisando che devono essere dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria ad esso.

Si intendono poi connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dall’allevamento di animali.

La figura dell’imprenditore agricolo risulta così ampliata tale da ricomprendere soggetti e situazioni di più varia natura (all’impresario agricolo viene equiparato l’impresario ittico;si considera agricola l’attività di agriturismo come l’apicoltura; vengono poi considerati imprese agricole le srl costituite da impresari agricoli che esercitano esclusivamente attività di trasformazione, di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli dei soci). E’ necessaria una delimitazione, in tal modo da poter distinguere la figura dell’impresario agricolo da quella del mero proprietario: il vigente art 2135 stabilisce che devono intendersi come principali le attività agricole dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico. Inoltre tale attività può ora prescindere del tutto dal fondo la cui utilizzazione risulta ora eventuale; è necessario quindi distinguere l’impresario agricolo da colui che si limita a compiere atti di godimento del fondo di cui risulta proprietario. Per individuare poi le attività connesse si utilizza il criterio della prevalenza (non più della normalità): difatti sono agricole per connessione le attività che hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio di una delle attività del primo comma. Tale criterio di prevalenza oltre ad esser di per se poco significativo, conduce ad una ingiustificata disparità di trattamento giuridico tra situazioni oggettivamente del tutto analoghe (esempio: albergatore –imprenditore commerciale; gestore di un agriturismo-imprenditore agricolo). Dobbiamo allora distinguere i diversi fenomeni economici che possono verificarsi in materia agricola. Nel caso in cui la produzione e la trasformazione di beni ovvero la fornitura di servizi assuma il carattere di attività industriale, siamo in presenza di imprese commerciali ex 2195 e come tali soggette all’intero statuto dell’imprenditore commerciale. La formula dell’art 2195 è tale da ricomprendere anche l’esercizio industriale di una attività agricola. Le finalità che guidano l’agricoltore nell’esercizio dell’attività agricola sono le stesse che guidano l’imprenditore nell’esercizio delle altre attività economiche, ovvero l’intento lucrativo. Soltanto in questo caso l’impresa agricola coincide con la nozione d’impresa degli art 2082 e 2555 e quindi è consentita l’applicazione di quelle norme che alla nozione generale d’impresa fanno riferimento, salvo limitazioni espressamente poste dalla legge.

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