La facoltà di recesso del socio di SRL è una delle grandi novità della riforma. Fino ad oggi infatti il recesso da una società di capitali era consentito solo in casi eccezionali e la liquidazione della partecipazione avveniva ai valori di bilancio che di solito non rispecchiavano il reale valore della società. (Il recesso era ammissibile soltanto se veniva modificato il tipo o l’oggetto sociale, ovvero se veniva trasferita la sede sociale all’estero. Legittimati ad esercitare il recesso erano i soci dissenzienti o assenti, a cui spettava il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio).
Per le SRL è stata introdotta nell’articolo 2473 una disciplina autonoma, senza più rinvio a quella delle società azionarie.

La prima rilevante differenza sta nel fatto che solo nelle SPA è ammesso testualmente anche il recesso parziale: recesso parziale che peraltro appare ammissibile anche nelle SRL.
Innanzitutto nei casi previsti nell’atto costitutivo (recesso convenzionale) ovverosia se in esso è determinato “quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità” ma anche nei casi previsti dall’articolo 2473 (recesso legale) in quanto si tratta di casi coincidenti con quelli previsti per le SPA e non vi è ragione di una differente regolamentazione di casi identici o simili.

In entrambi i tipi sociali ha diritto di recesso il socio che: non consente al cambiamento dell’oggetto sociale, alla trasformazione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede sociale all’estero, all’eliminazione di una o più cause di recesso statutarie. A differenza di quanto è disposto per le SPA, nelle SRL il recesso è ammesso anche nelle ipotesi di fusione e di scissione, senza mutamento del tipo sociale.
L’altra rilevante differenza riguarda le modalità di determinazione del rimborso delle partecipazioni.

– Nelle SPA il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni, valore che i soci hanno diritto di conoscere nei 15 giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea, così da poter decidere l’atteggiamento da adottare in ordine alla proposta.

– Nelle SRL è invece previsto che la misura del rimborso della partecipazione viene determinata tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, in un momento pertanto successivo all’approvazione della delibera.
( hanno diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, il valore deve essere determinato sulla base del valore di mercato. In caso di disaccordo la valutazione è compiuta da un esperto nominato dal presidente del tribunale).
Quando la società è a tempo indeterminato è previsto che il recesso possa essere esercitato in ogni momento ma con un preavviso da 6 mesi a 1 anno.

Il rimborso: in ogni caso chi recede ha diritto a ricevere entro 180 giorni dalla propria comunicazione una somma corrispondente al valore della propria quota di partecipazione, in proporzione al patrimonio sociale. Il rimborso può avvenire mediante l’acquisto della quota del recedente, da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci stessi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale.
Se non è possibile neanche la riduzione del capitale sociale, la società viene messa in liquidazione.

La società può sempre impedire l’esercizio del recesso o privare di efficacia il recesso già esercitato, revocando la delibera che lo aveva legittimato.

Lascia un commento