Il divieto di concorrenza

L’art. 2301 stabilisce a carico dei soci di una snc, ma non per la ss, l’obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, ed inoltre di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Il divieto non impedisce però al socio di partecipare come socio limitatamente responsabile in altra società concorrente. Né gli impedisce lo svolgimento di altra attività di impresa, o della stessa attività della società, quando debba escludersi l’esistenza di un rapporto concorrenziale.

La violazione del divieto espone il socio al risarcimento del danno nei confronti della società e legittima gli altri soci a deciderne l’esclusione.

Il divieto può essere rimosso dagli altri soci ed il consenso si presume se la situazione concorrenziale preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.

Le modificazioni dell’atto costitutivo

Nella ss e nella snc il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non convenuto diversamente, art. 2252.

Fra le modificazioni del contratto sociale rientrano anche i mutamenti nella composizione dei soci.

Per il rapporto fiduciario, intuitu personae, che intercorre fra i soci, il consenso di tutti gli altri soci è necessario per il trasferimento della quota sociale sia fra vivi che a causa di morte. In mancanza, il trasferimento per atto fra vivi ed la costituzione di diritti reali sulla quota sono improduttivi di effetti per la società e gli altri soci.

Il consenso al trasferimento della quota può essere dato anche preventivamente, attraverso una clausola nell’atto costitutivo che stabilisce la libera trasferibilità fra vivi della quota e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

Oppure, può risultare anche da comportamenti concludenti.

Nella snc le modificazioni dell’atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale e finché non sono state iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Ma, la modificazione è perfetta e produttiva di effetti indipendentemente dall’iscrizione.

Nella snc irregolare, le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere invece portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e non sono opponibili a coloro che le abbiano senza colpa ignorate.

Per la ss vale lo stesso regime, anche se con la recente previsione dell’iscrizione nel registro delle imprese con efficacia di pubblicità legale, art. 2 d.lgs. 228/2001, porta a ritenere che per la ss vale il regime della snc.

Se la regola per le modifiche dell’atto costitutivo è l’unanimità, l’art. 2252 consente che possa essere convenuto diversamente. Infatti, è frequente la modificabilità a maggioranza dell’atto costitutivo.

In dottrina, si esclude però che la maggioranza possa modificare le basi essenziali della società. Inoltre, le modificazioni dell’atto costitutivo rimesse alla maggioranza debbano essere specificamente determinate, perciò sono invalide le clausole dell’atto costitutivo che rimette alla maggioranza tali modificazioni.

Fine di tale previsione è quello di impedire possibili abusi della maggioranza, anche se non sono condivisibili, visto che è pur sempre la volontà di tutti i soci che determina l’assoggettamento del singolo alle decisioni della maggioranza.

Tale rilievo è rafforzato dalla riforma delle società del 2003, con la quale è disposto che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni riguardanti la trasformazione, la fusione e la scissione sono approvate nelle società di persone a maggioranza, calcolata secondo le quote di partecipazione degli utili, salvo il diritto di recesso del socio dissenziente.

I poteri modificativi della maggioranza trovano però dei limiti nell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ed il rispetto della parità di trattamento fra i soci.

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