Il capitale sociale
Nelle società di capitali si distingue tra:
– i valori rappresentativi del capitale di rischio (conferimenti dei soci)
– i valori rappresentativi del capitale di credito ( i finanziamenti)
Va poi sottolineato che nelle SPA il legislatore si preoccupa di regolare il rapporto tra capitale di rischio e capitale di credito, con l’obiettivo di assicurare un certo equilibrio tra i due capitali, in modo che i soci non possano esercitare la loro attività economica mediante l’utilizzazione esclusiva di capitale dei terzi. Infatti si preclude alla SPA di emettere titoli di credito in misura superiore al doppio del capitale sociale e delle riserve.
Tale preoccupazione non è invece presente nella disciplina delle SRL, ciò si spiegava nel sistema previgente per il fatto che alle SRL era precluso emettere titoli di debito.
Mentre nel sistema attuale, malgrado la possibilità per le SRL di emettere titoli di debito , per il fatto che la sottoscrizione di tali titoli è riservata solo agli investitori professionali, i quali, proprio per la loro professionalità, dovrebbero essere capaci di valutare i rischio dell’operazione finanziaria.
Il valore dei conferimenti
Per quanto riguarda i conferimenti nelle SRL la materia è stata notevolmente modificata dalla riforma.
Innanzitutto si stabilisce che la misura delle partecipazioni sociali può essere, in presenza di apposita previsione statuaria, non proporzionale ai conferimenti effettuati. Si stabilisce anche che in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (art.2464 c.c.).
E ancora che le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.
Quindi se pur il valore complessivo delle partecipazioni sociali non può essere, ai fini della determinazione del capitale sociale, superiore al valore complessivo dei conferimenti, si stabilisce che al socio conferente può essere assegnato una partecipazione sociale di valore diverso rispetto a quello del suo conferimento.
Per quanto riguarda l’oggetto del conferimento la riforma del 2003 ha previsto una disciplina diversa per le SRL e per le SPA. Così con riguardo alle prime si stabilisce che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica ( art. 2464 c.c.).
Quindi in forza di questa norma possono essere conferiti anche le esperienze personali, il nome, il marchio ma soprattutto viene superato il divieto di conferimento di prestazioni di opere e servizi, divieto che era dettato per le spa ed era esteso a tutte le società di capitali.
Questo divieto continua oggi ad operare per le SPA, conseguenza di una direttiva comunitaria che appunto vieta il conferimento di prestazioni lavorative per queste società. Vincolo che invece non opera per le SRL e pertanto il legislatore ha potuto ammettere per queste la possibilità di conferire tali prestazioni. Però il legislatore non precisa il criterio per determinare il valore del conferimento d’opera, a tal riguardo è da ritenere che non essendo possibile che tale valore sia assegnato liberamente dai soci ,ai conferimenti di prestazioni lavorative si debba applicare la disciplina della stima prevista dall’articolo 2465 c.c per i conferimenti dei beni in natura.
Sempre parlando dei conferimenti di prestazioni lavorative, per quanto attiene alle garanzie dell’esecuzione delle prestazioni lavorative, l’articolo 2464 c.c. precisa che il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o servizio a favore della società.
La legge si preoccupa anche di tutelare il creditori della società che possono fare affidamento solo sul capitale sociale e non su un impegno generico dei soci. Il socio d’opera deve quindi garantire l’adempimento degli obblighi assunti con una fideiussione bancaria o una polizza di assicurazione. In caso di inadempimento del socio, la società potrà sempre incassare una somma di denaro corrispondente alla valutazione che era stata fatta della prestazione conferita, quindi viene sempre assicurata l’integrità del capitale sociale. Se l’atto costitutivo lo consente, la fideiussione bancaria o la polizza possono essere sostituite dal versamento di una cauzione in denaro. Tutti i conferimenti in natura devono essere valutati da un esperto, liberamente scelto dal socio che redige una perizia di stima, attestando che il valore del conferimento non è inferiore a quello che gli viene attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (e dell’eventuale sovrapprezzo).
L’esperto deve essere scelto tra gli iscritti nell’albo dei revisori contabili o le società di revisione. La perizia è necessaria per qualsiasi conferimento diverso dal denaro, quindi non solo per i beni mobili o immobili e i crediti, ma anche per i conferimenti d’opera. La nuova disciplina della SRL a differenza di quella della SPA non prevede più che gli amministratori controllino la valutazione eseguita dal perito nei 180 giorni successivi all’iscrizione della società nel registro delle imprese. Il fatto che sia il socio conferente a nominare il perito può sembrare strano, ma soprattutto la mancata revisione della stima, specie in caso di successivo aumento di capitale , deliberabile con la sola maggioranza dei soci. Difficile porre una responsabilità degli amministratori, nelle S.r.l devono solamente rispondere per danni da inosservanza di legge e AC: occorre l’applicazione analogica della revisione posta per le Spa.
(Tra le altre cose, prevede l’inalienabilità fino alla revisione della stima degli amministratori, se poi si scopre che il valore del conferimento era inferiore di 1/5 la società riduce il capitale sociale).
Se nulla è posto nell’AC gli amministratori possono chiedere ai soci il pagamento del conferimento residuo entro un termine. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di un socio entro quel termine, questi viene diffidato dagli amministratori ad adempiere entro 30 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono decidere, in alternativa alla normale azione giudiziaria, di vendere coattivamente le quote del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione. (Non si capisce se si può promuovere l’azione e vendere, né se è possibile vendere una quota, se gli altri soci rifiutano, soprattutto, se occorre procedere all’approvazione di un bilancio straordinario) In mancanza di offerte di acquisto da parte dei soci, è possibile passare alla vendita all’incanto delle quote, solo se è previsto dallo statuto. Se la vendita non ha luogo in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme. Il capitale sociale deve essere immediatamente ridotto poiché la S.r.l. non può mai farsi acquirente delle proprie quote. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.