Il sistema del registro delle imprese attua una pubblicità notizia (che si ottiene con l’iscrizione in sezioni speciali dei piccoli imprenditori e delle società semplici escludendo quelle che fanno attività agricola), una pubblicità dichiarativa (corrispondente al sistema originario del codice per quegli che erano gli imprenditori “commerciali” iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese e ora estesa all’iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli) e in alcune ipotesi una pubblicità costitutiva. L’unica delle tre che esisteva nel sistema originario del codice era la seconda: con essa si pone a disposizione dell’imprenditore commerciale uno strumento volto a semplificare ed agevolare i rapporti con i terzi rispetto a quanto risulterebbe dal diritto comune: come se fosse un “privilegio” con cui l’imprenditore possa ottenere la opponibilità di fatti rilevanti per i rapporti con essi instaurati (ciò è il risultato di un processo di tipizzazione legale dei “mezzi idonei” che in diritto comune si richiedono per arrivare a questo risultato). (esempio: nel caso della procura per il diritto comune il terzo può esigere che il rappresentante esibisca i suoi poteri, nei casi di rappresentanza dell’impresa commerciale entrambi i risultati sono ottenuti con il registro: quindi l’opponibiltà si ottiene anche se i terzi non hanno avuto la materiale possibilità di conoscere l’iscrizione e i fatti cui si riferisce). Il senso della pubblicità notizia è diverso: essa, realizzata dal legislatore con l’istituzioni di “sezioni speciali” del registro delle imprese, vuole perseguire finalità che si possono definire di trasparenza delle attività economiche (ciò emerge specie per la sezione del registro in cui sono indicate società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società). Queste sezioni accoglieranno allora categorie diverse dall’imprenditore commerciale. Ci si chiede se l’iscrizione di un fatto nella “sezione speciale” diversa da quella degli imprenditori agricoli (ormai soggetti a pubblicità dichiarativa) possa esser considerato “mezzo idoneo” per portarlo a conoscenza di terzi. Per Ferri no, perchè la sua attuazione non può di per se contribuire al risultato della opponibilità a terzi in quanto se mancasse non sarebbe esclusa l’eventualità che usando mezzi da ritenersi “idonei” i fatti in questione siano ugualmente opponibili a terzi senza doverne provare l’effettiva conoscenza. Da ciò si deduce che bisogna necessariamente separare l’iscrizione nella “sezione ordinaria” da quella nella “sezione speciale” per cui una società dovrà iscriversi necessariamente nella propria sezione per godere degli effetti della pubblicità di cui ha diritto. Le ipotesi di pubblicità costitutiva invece si riscontrano nelle società di capitali in quanto per esse iscriversi nel registro delle imprese rappresenta un fatto necessario per la produzione di certi effetti. Quindi un indizio decisivo della presenza di un meccanismo di “pubblicità costitutiva” è la circostanza che con esso nessun rilievo può assumere neppure la effettiva conoscenza da parte di terzi (esempio: una spa non sorge neppure se manca l’iscrizione dell’atto costitutivo). Essendo la produzione di uno specifico effetto si potranno attuare distinzioni e classificazioni in ordine alla sua valenza: si avrà efficacia totalmente costitutiva (senza pubblicità gli effetti non potranno aversi neppure inter partes: ad esempio atto costitutivo spa, srl, s. cooperative) e efficacia parzialmente costitutiva (mancando l’atto costitutivo l’atto non produce effetti verso terzi: ad esempio ipotesi di riduzione di capitale)