La tutela giuridica dell’opera dell’ingegno si attua con il riconoscimento all’autore di un diritto personale (diritto morale: intrasmissibile ma dopo la morte può esser esercitato da persone che hanno un diritto proprio fondato su ragioni familiari degne di esser protette) e un diritto patrimoniale (i diritti di utilizzazione economica). Nel diritto morale d’autore sono comprese diverse facoltà: il diritto di esser riconosciuto autore dell’opera, il diritto di anonimo cioè il diritto dell’autore di non rilevarsi alla pubblicazione dell’opera, il diritto d’inedito cioè di non pubblicare l’opera, il diritto di opporsi a ogni deformazione o altra mutilazione dell’opera di ingegno.

Nei casi in cui, trattandosi di opera collettiva, il diritto d’autore spetta pro indiviso a più persone, il diritto morale spetta a ogni coautore. Nel diritto patrimoniale d’autore abbiamo la facoltà di pubblicazione (in quanto l’opera è compiuta per esser portata a conoscenza di terzi e quindi la pubblicazione è il motivo per cui l’opera è compiuta, oltre al fatto che è necessaria per una sua utilizzazione economica), la facoltà di riproduzione (viene comunque consentito all’autore di opporsi a qualsiasi forma di riproduzione da parte di terzi da lui non autorizzata)e la facoltà di smercio (riguarda la messa in circolazione dell’opera e dei suoi esemplari a scopo di lucro: comprende la facoltà di noleggio).

Data poi la trasferibilità dei diritti di utilizzazione economica ,rimane difficile inquadrare il diritto d’autore nei diritti della personalità .Non si tratta difatti di un diritto innato,ma di un diritto acquisito con l’atto di creazione. Si tratta di una posizione unitaria rispetto alla quale l’elemento personale si presenta sotto l’aspetto giuridico,come preminente rispetto a quello patrimoniale

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